Start up: gli incentivi e le facilitazioni - QdS

Start up: gli incentivi e le facilitazioni

Start up: gli incentivi e le facilitazioni

martedì 13 Maggio 2014

Con il Dl 179/2012 fanno il loro ingresso nell’ordinamento società che sviluppano prodotti, servizi ad alto valore tecnologico. Esenzione da diritti e bolli d’iscrizione al Registro delle imprese e accesso privilegiato al credito d’imposta

La start up è una società di capitali, costituita anche in forma di cooperativa, o una societas europea, che svolge attività finalizzate allo sviluppo di prodotti, servizi o processi ad alto valore tecnologico, non quotata su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.
Con il Dl 179/2012 hanno fatto il loro ingresso nell’ordinamento le discipline delle start up innovative e degli incubatori certificati di start up innovative.
L’unico requisito per la loro attribuzione è quello di un oggetto sociale ispirato allo sviluppo, alla produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (nel caso delle start up) e alla messa a disposizione di strutture, attrezzature e servizi per accogliere e far crescere le start up innovative (nel caso degli incubatori).
Gli incentivi fiscali previsti per le start up innovative sono diretti tanto alle società quanto a chi investe nel capitale di questi particolari soggetti. In primo luogo, start up e incubatori non pagano (fino ad un massimo di 4 anni) diritti e bolli d’iscrizione al Registro delle imprese. Inoltre, beneficiano di un canale d’accesso privilegiato al credito d’imposta per le assunzioni di personale altamente qualificato e, alle sole start up innovative, non si applicherà la disciplina delle società di comodo.
A chi partecipa al capitale di questi soggetti economici, se persone fisiche è accordata una detrazione d’imposta pari al 19% della somma impiegata (con investimento massimo fino a 500 mila euro). Percentuale al 25% per gli investimenti nelle start up a vocazione sociale.
Per le società che investono nel capitale delle start up innovative al posto della detrazione è prevista una deduzione dal reddito imponibile pari al 20% della somma investita (con limite fissato a 1,8 milioni). Anche qui, percentuale al 27% per gli investimenti nelle start up a vocazione sociale.
Importanti facilitazioni riguardano la facoltà di poter ripianare le perdite superiori ad un terzo del capitale sociale non entro l’esercizio successivo a quello della  loro manifestazione ma entro il secondo esercizio successivo. Le start up innovative che perdono oltre un terzo del capitale, con questo che si riduce sotto il minimo legale, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo legale , potranno deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio successivo e, fino alla chiusura di tale esercizio, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale.
Le deroghe al codice civile che abbiamo visto applicate per queste particolari società sono certamente un’arma di grande impatto, così come, sul versante fiscale, le detrazioni in ambito Irpef ed Ires. Le noti dolenti sono da ricercare nel “tempo determinato”: l’agevolazione fiscale è prevista per i periodi d’imposta 2013-2016, diritti e bolli d’iscrizione al Registro delle imprese non si pagano per quattro anni; dopo vanno versati. Talenti e capitali esteri potrebbero vedere di cattivo occhio tale “termine” e optare per realtà più attrattive: Gran Bretagna, Croazia e Slovenia su tutte con deduzione fino al 130% delle spese in ricerca e sviluppo sostenute da grandi imprese.



Requisiti e obblighi. Produzione annua dell’impresa non oltre i 5 mln
 
L’iscrizione al Registro delle imprese è obbligatoria. Per la maggior parte del periodo di imposta la società deve avere, oltre alla sede legale e amministrativa, anche la sede dei propri affari e interessi nel territorio dello Stato; con il decreto attuativo del 30 gennaio 2014 anche in altri stati Ue o in uno Stato aderente allo spazio economico europeo ed esercitino un’attività d’impresa in Italia. Le azioni o quote rappresentative del capitale sociale non devono essere quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. La società deve essere costituita e svolgere attività d’impresa da non più di 48 mesi, a partire dal secondo anno di attività il valore della produzione annua non deve essere superiore a 5 milioni. Altro requisito imprescindibile: non deve distribuire o aver distribuito utili; non deve essere stata costituita da una fusione, scissione o a seguito di cessazione di azienda o di ramo di azienda. Almeno uno tra i seguenti requisiti deve essere soddisfatto:
1) Le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione;
2) Un terzo della forza lavoro deve essere costituita da personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca (o altri particolari specifiche legate comunque a lauree o attività di ricerca);
3) La società deve essere titolare, depositaria o licenziataria di un titolo di privativa diretto a tutelare le invenzioni.
 


Le Srl “innovative” godono di deroghe speciali
 
La start up innovativa costituita in Srl può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, liberamente determinare il contenuto delle varie categorie, anche in deroga alla misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, sia per l’amministrazione della società che per la distribuzione degli utili. In esse non si applica il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni se tali operazioni fanno parte di piani d’incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.
Infine le quote di partecipazione in start up innovative possono essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali annessi capitali di rischio tramite portali online.

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