In soccorso delle start up arriva un aiuto temporaneo che offre strutture, attrezzature di prova e banda ultralarga. Il fondo centrale di garanzia delle Pmi copre fino all’80% dell’ammontare del finanziamento
L’incubatore di start up innovative certificato offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo della stessa start up innovativa. Possiamo considerare l’incubatore come un laboratorio in cui un’idea prende forma attraverso sperimentazione, marketing e finanza. Si tratta di un aiuto temporaneo per far decollare delle aziende che poi dovranno riuscire a “stare in piedi da sole” commercializzando la nuova tecnologia prodotta.
L’incubatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti (articolo 25 comma 5 del Dl 179/2012): in primo luogo disporre di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca.
Allo stesso tempo sarà necessario disporre di attrezzature adeguate all’attività delle start up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete Internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi. Amministrazione o direzione spettano a “persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente.
Ruolo chiave assegnato inoltre alla ricerca: l’amministratore dovrà avere regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start up innovative oltre ad una adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start up innovative. Il possesso di tali requisiti è autocertificato dall’incubatore di start up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta del legale rappresentante e sarà verificato attraverso un meccanismo a punti il cui superamento darà diritto all’iscrizione nella sezione speciale del Registro imprese.
L’iscrizione comporta l’esonero del pagamento per i successivi quattro anni dell’ imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese nonché dal diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio (articolo 26 comma 8, primo periodo, del Dl 179/2012).
Dal punto di vista economico gli incubatori possono contare sul fondo centrale di garanzia delle piccole e medie imprese (Pmi) che copre fino all’80% dell’ammontare del finanziamento, nel caso di garanzia diretta, o l’80% dell’importo garantito da confidi o altro fondo di garanzia nel caso di controgaranzia.
La garanzia sui finanziamenti bancari è concessa a titolo gratuito con priorità in caso di istruttoria e presentazione al Comitato di gestione. L’intervento dello Stato arriva a un importo massimo di 2,5 milioni di euro per ogni incubatore certificato.
Fondamentale la decisione di far perdurare nel tempo le agevolazioni e le misure normative previste fornendo così alle start up una base di lancio e d’appoggio stabile.
Aggregazione. I contratti di rete per accrescere la competitività
Un’arma per aumentare le possibilità di successo nell’imprenditoria è senza dubbio l’aggregazione; anche per le start up è possibile realizzare contratti di rete. Le reti di impresa sono state introdotte nel nostro ordinamento dall’articolo 3 del decreto legge n. 5/2009. Per contratto di rete di imprese si intende uno strumento giuridico-economico di cooperazione fra imprese che, attraverso la sottoscrizione di un contratto, detto appunto “Contratto di rete” si impegnano reciprocamente, in attuazione di un programma comune, a collaborare in forme ed ambiti attinenti le proprie attività, scambiando informazioni e/o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica e/o realizzando in comune determinate attività attinenti l’oggetto di ciascuna impresa. Lo scopo della rete si identifica nell’obiettivo di accrescere, individualmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle imprese partecipanti, quale ragione d’essere dell’aggregazione, nelle forme e nelle modalità definite dalle imprese stesse all’interno del contratto.