Iniziativa del notariato a Catania per fare il punto sulle nuove norme della legge di stabilità 2014. Notai tenuti a depositare determinate somme presso un conto corrente dedicato
CATANIA – Sicurezza dei soggetti coinvolti, affidabilità dei trasferimenti immobiliari, contrasto al riciclaggio sono alcune delle finalità perseguite dai commi 63 e 67 inseriti nella legge di Stabilità 2014, relativi all’obbligo di depositare, presso un conto corrente dedicato, determinate somme che i notai ricevono nello svolgimento della loro attività professionale.
È stato questo il tema del convegno che si è svolto sabato 31 maggio e domenica 1 giugno all’Hotel Sheraton di Aci Castello, al quale hanno preso parte gli esponenti più illustri del notariato locale e nazionale, ma anche del mondo accademico, della magistratura e della politica. Ad aprire i lavori il notaio Daniela Corsaro, vicepresidente dell’associazione “Civil law”, alla quale si deve l’organizzazione dell’iniziativa, con la collaborazione dell’associazione “Cavere respondere”.
Dopo i consueti ringraziamenti rivolti ai relatori e alle autorità presenti, Daniela Corsaro è entrata nel cuore dell’iniziativa, introducendo la tematica e gli obiettivi del confronto: “Gli importi pervenuti al notaio costituiscono patrimonio separato e sono insensibili alle vicende patrimoniali del notaio. Obiettivo del convegno è di far emergere gli aspetti più rilevanti della nuova normativa e il nuovo ruolo che il notaio andrà a svolgere”.
A fare gli onori di casa anche Giovanni Vigneri, presidente del Consiglio notarile di Catania, il quale ha evidenziato come “dalla città etnea siano partite delle proposte che poi sono emerse in questa norma. Norma che sarà oggetto di analisi e suggerimenti, che sicuramente saranno utili sia alle autorità presenti, sia ai rappresentanti più alti della nostra categoria professionale”.
Il sindaco di Catania, Enzo Bianco, ha sottolineato gli intenti positivi della nuova norma, facendo leva soprattutto sulla sicurezza delle transazioni che questa, una volta applicata, si propone di garantire: “Stiamo soffrendo una drastica riduzione delle transazioni immobiliari. Non c’è dubbio che il settore immobiliare sia tra i più esposti alle incertezze della crisi, ma anche a comportamenti che potremmo definire audaci, pertanto la domanda di sicurezza, se soddisfatta, può essere un presidio rilevante per far ripartire un settore vitale della nostra economia”.
Anche il consigliere nazionale Salvatore Lombardo ha sostenuto la positività della norma: “Quella del deposito prezzo è una legge che dobbiamo applicare, per due principali aspetti: da un lato va a migliorare l’economia dello Stato, dall’altro lato daremo maggiore sicurezza ai nostri clienti, e credo che questo sia fondamentale in un momento in cui l’economia non gira per come deve girare”.
Alle parole di Lombardo fanno eco quelle di Maurizio D’Errico, presidente del Consiglio nazionale del notariato, che ha insistito sui concetti di competitività e di “rischio zero”. “Quello del deposito prezzo è un tema che coinvolge non solo il notariato, bensì la competitività e la capacità di un sistema di raggiungere meccanismi di assoluta sicurezza nella circolazione immobiliare”. Con l’applicazione della norma si innesca, secondo il presidente, un “meccanismo a rischio zero che ricorda il concetto di competitività”. “La competitività non è soltanto crescita economica. Essa è la combinazione di risultati economici, di percezioni, valori, competenze. Nel nostro caso, il valore certezza assoluta, nella transazione immobiliare a rischio zero, è un elemento prezioso”. Il presidente D’Errico ha inoltre parlato dei vantaggi di cui godrebbero le piccole e medie imprese, destinatarie di parte delle somme del deposito.
Il ruolo dei notai. Garanti di regolarità fiscale e finanziaria
Presente al convegno anche Giacomo Pignataro, rettore dell’Università di Catania, che si è soffermato sull’importanza dell’interazione tra il mondo accademico e il mondo delle professioni e sulla presenza “nel nostro Paese di un patrimonio intellettuale fondamentale per la realizzazione dei processi di innovazione”. “Le istituzioni pubbliche – ha affermato il rettore – devono ricorrere più frequentemente a questo patrimonio intellettuale per attuare un cambiamento autentico nel nostro Paese”. Un apporto significativo, in questo senso, può e deve provenire dalle varie categorie professionali, quale appunto quella del notariato. “Mi auguro che il notariato non venga inteso solo come una professione – ha affermato Melchiorre Macrì Pellizzeri, consigliere nazionale del Notariato -, ma come un lavoro che offre un suo apporto culturale. Convegni come questo sono la prova della nostra ancora importante preparazione culturale oltre che professionale”.
Non poteva mancare, tra gli altri, l’intervento della senatrice Anna Finocchiaro, promotrice della norma e prima firmataria: “Il fine che ciascuno dei contraenti si propone – ha affermato la senatrice – è quello della certezza, dell’affidabilità della transazione e della trasparenza, che sono, soprattutto in tempi di crisi, i requisiti e i desideri che sostengono chi si accinge a una transazione immobiliare”. In questo contesto, quella del notaio diventa una figura chiave, con nuove fondamentali responsabilità: “Il notaio – conclude la Finocchiaro – diventa anche il garante formale della legalità e della regolarità finanziaria e fiscale nel processo di transazione del bene”.
Legge di stabilità 2014: ecco cosa prevede il comma 63
63. Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:
a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonché a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d’imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare, ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall’autorità giudiziaria;
b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge 22 gennaio 1934, n. 64, comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione;
c) l’intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell’autenticazione, di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.