Tramite l’avvocato incaricato è stata sollevata sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 33 della legge regionale di riforma del sistema sanitario regionale per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione. “Il citato art. 33 – è scritto nel ricorso – ha previsto la decadenza automatica dei direttori generali in carica al 31 agosto scorso con ciò contravvenendo alle chiare ed univoche indicazioni al riguardo espresse dalla Corte Costituzionale avverso analoghe disposizioni di altre regionali, con le sentenze 103 e 104 del 2007, 351 e 390 del 2008, travolgendo e cancellando dal nostro ordinamento lo spoil system”.
Sono stati evidenziati, inoltre, alcuni “ vizi amministrativi “ : 1) eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione anche in relazione all’art. 3 della legge regionale 10/1993 e all’art. 19 della legge regionale n. 5/2009; 2) eccesso di potere per illogicità manifesta e per difetto assoluto di istruttoria nelle nomine; 3) eccesso di potere per difetto dei presupposti ( mancanza di requisiti previsti dalla legge, come ad esempio la qualifica di dirigente ) 4) violazione di precedenti circolari e delle disposizioni previste dagli art. 3 e 3 bis del Decreto legislativo 502/1992; 5) eccesso di potere per difetto dei presupposti per la nomina in relazione all’art. 20 comma 5 della legge regionale 14 aprile 2009 n. 5.
Fulvio Manno ha sottolineato come l’azione davanti al Giudice Amministrativo sia stata un atto doveroso a tutela della professionalità e dell’immagine non solo sua ma dell’intera categoria dei direttori generali che ha subito una ingiusta campagna denigratoria.
Norma transitoria
1. I direttori generali, i direttori sanitari e amministrativi e i collegi sindacali delle Aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge decadono dal momento in cui le costituite Aziende sanitarie provinciali ed Aziende ospedaliere di cui all’articolo 8 diventano operative.
2. Le Aziende sanitarie provinciali e le Aziende ospedaliere di nuova istituzione diventano operative alla data del 1° settembre 2009 previa emanazione del decreto di nomina dei relativi direttori generali da adottarsi da parte del Presidente della Regione, a seguito di delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per la sanità. Con il medesimo decreto si provvederà altresì alla nomina dei direttori generali delle Aziende ospedaliere di rilievo nazionale e di alta specializzazione e delle Aziende ospedaliere universitarie. Alla stessa data del 1° settembre 2009 le Aziende unità sanitarie locali e le Aziende ospedaliere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, così come indicate nell’articolo 8, sono soppresse e cessano dalle loro funzioni. Alla medesima data cessano altresì dalle rispettive funzioni i direttori generali delle Aziende del Servizio sanitario regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.