Le novità fiscali del primo decreto semplificazioni a proposito di agevolazioni prima casa - QdS

Le novità fiscali del primo decreto semplificazioni a proposito di agevolazioni prima casa

Mariaelena Casaretti

Le novità fiscali del primo decreto semplificazioni a proposito di agevolazioni prima casa

mercoledì 14 Gennaio 2015

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 31/2014

Con la circolare n 31/e del 30 dicembre 2014, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a spiegare le novità fiscali contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.
L’articolo 33 del decreto introduce i parametri da rispettare per usufruire delle agevolazioni prima casa. L’applicazione di tale beneficio fiscale comporta, difatti, l’applicazione in misura ridotta dell’imposta di registro del 2% anziché del 9%, dell’Iva del 4% anziché del 10% e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di 168 euro anziché del 2% e dell’1%.
 
In adempimento alle modifiche apportate dalla disposizione al numero 21) della tabella A, parte II, allegata al D.p.r. n. 633 del 1972, l’aliquota Iva del 4% è attualmente applicabile a tutti i trasferimenti di immobili non rientranti nelle categorie catastali:
– cat. a/1 – abitazioni di tipo signorile;
– cat. a/8 – abitazioni in ville;
– cat. a/9 – castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici.
Per effetto delle modifiche, l’applicazione dell’agevolazione Iva “prima casa” è dunque vincolata alla categoria catastale dell’immobile, “non assumendo più alcun rilievo – è scritto nella circolare dell’Agenzia delle Entrate – ai fini dell’individuazione delle case di abitazione oggetto dell’agevolazione, le caratteristiche previste dal decreto del ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, che contraddistinguono gli immobili di lusso“. L’articolo 33 del primo decreto sulla semplificazione fiscale allinea, inoltre, la nozione di “prima casa” alla definizione prevista dalla disciplina agevolata dell’imposta di registro. Anche in questo caso, infatti, va applicata l’aliquota agevolata del 2% per i trasferimenti di prime case, sempre ad eccezione delle categorie catastali a1, a8 e a9.
A decorrere dall’entrata in vigore del decreto, in sede di stipula dell’atto di trasferimento o di costituzione del diritto reale sull’abitazione, è necessario dichiarare la classificazione o la classificabilità catastale dell’immobile nelle categorie che possono beneficiare del regime di favore (cat. a/2 – abitazioni di tipo civile; cat. a/3 – abitazioni di tipo economico; cat. a/4 – abitazioni di tipo popolare; cat. a/5 – abitazioni di tipo ultra popolare; cat. a/6 – abitazioni di tipo rurale; cat. a/7 – abitazioni in villini; a/11 – abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi), oltre all’attestazione della sussistenza delle ulteriori condizioni prescritte per usufruire dell’agevolazione (cfr. nota ii-bis all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131). Rimane sottinteso, ma ovvio che tale beneficio non è assolutamente applicabile ai trasferimenti di immobili non abitativi e dunque rientranti nella categoria catastale a/10 – uffici e studi privati.

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