Quattro motivi per non pagare il bollo delle auto storiche - QdS

Quattro motivi per non pagare il bollo delle auto storiche

redazione

Quattro motivi per non pagare il bollo delle auto storiche

giovedì 29 Gennaio 2015

A pochi giorni dalla scadenza il quadro è ancora molto incerto. Un patrimonio in pericolo. In commissione Ars ddl (prima firmataria Cirone, Pd) che reintroduce l’agevolazione

PALERMO – Mancano pochi giorni alla scadenza del bollo e, per i proprietari delle vetture di interesse storico, il quadro è ancora molto incerto. Da quando la Legge di Stabilità ha abrogato i commi 2 e 3 del primo articolo della legge 342/2000 che disciplina le tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli, sono stati cancellati i benefici fiscali riservati ai veicoli con un’età compresa tra i 20 ed i 29 anni. Fino allo fine del 2014, infatti, tutti i veicoli con più di venti anni di anzianità, se non circolanti, non pagavano il bollo: in caso di circolazione era prevista una tariffa forfettaria agevolata, stabilita liberamente dalle regioni.
Con l’entrata in vigore della Legge di Stabilità, invece, che reintroduce il bollo per questa fascia di veicoli, ora alcuni temono che questo patrimonio possa essere in pericolo. I proprietari di questi veicoli storici, pur di evitare spese eccessive, potrebbero disfarsi dei propri gioielli rottamandoli o vendendoli all’estero. Secondo le associazioni di settore, come l’Automotoclub Storico Italiano (Asi), si tratta di una misura che non porterà nelle casse le cifre ipotizzate dal Governo. Se, infatti, lo Stato ha stimato in 3-4 milioni il parco di veicoli ultraventennali esonerati dal pagamento della tassa di possesso, secondo l’Asi, che assieme a Fmi è delegato dallo Stato a certificare l’interesse storico dei veicoli, sarebbero non più di 375 mila.
Ogni regione, tuttavia, può liberamente determinare le tariffe dei veicoli, anche per quelli storici. Alcune, infatti, non si sono adeguate. Tra queste, al momento, si contano l’Emilia Romagna, la Lombardia, il Piemonte e il Veneto che hanno mantenuto le agevolazioni. Le altre regioni, invece, hanno applicato quanto prescritto dalla Governo.
In Sicilia si registra un disegno di legge all’Ars, targato Pd ma sostenuto in maniera trasversale anche da altri partiti. Il testo, composto da due articoli e intitolato “Norme in materia di autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico”, qualora divenisse legge, reintrodurrebbe le agevolazioni riservate ai veicoli di interesse storico che non abbiano ancora raggiunto i 30 anni di età. Il ddl ha come primo firmatario il deputato regionale del Pd Marika Cirone, ma è stato firmato anche dal presidente della commissione Bilancio all’Ars, Nino Dina (Udc), e dai deputati Baldo Gucciardi (Pd), Giuppe Lupo (Pd), Bruno Marziano (Pd), Antonello Cracolici(Pd), e Nicola D’Agostino (gruppo misto).
“Avremmo voluto allargare il ddl a una platea ancora maggiore – ha chiarito Cirone – perché è un problema molto sentito. C’e un enorme patrimonio in Sicilia, oltre 10 mila mezzi di interesse storico, e con le associazioni del settore che ci stanno accompagnando in questo iter, abbiamo concordato un testo che presenta delle novità: questi veicoli pagherebbero comunque una tassa, seppur ridotta e concordata con le associazioni, in modo da alleggerire l’aggravio sull’erario regionale”.
Il ddl regionale è stato scritto sulla falsariga della legge 342/2000 ripristinando i due commi (2 e 3) abrogati dalla legge nazionale. In caso di approvazione in Sicilia tornerebbero le agevolazioni per i veicoli che rientrano negli elenchi stilati dall’Asi e dalla Fmi, e in possesso del certificato di rilevanza storica (Crs). Previste anche le tariffe: in caso di circolazione ai veicoli con più di 20 e meno di 30 anni spetterà una tassa di circolazione forfettaria annua di 75 euro per le auto e di 35 euro per le moto. Per i veicoli con più di 30 anni rispettivamente di 25,82 e 10,33.
Il ddl è stato presentato in commissione Bilancio ma non ancora depositato perché potrebbe anche essere trasformato in un emendamento alla finanziaria per accelerarne i tempi di approvazione. In caso contrariò, si dovrà attendere l’approvazione della manovra economica. “Ad ogni modo – ha puntualizzato la Cirone – il testo è già stato illustrato in commissione, anche alla presenza dell’assessore all’Economia Baccei, e ha suscitato l’approvazione di molti dei componenti”. Anche per Baldo Gucciardi, il patrimonio storico siciliano è di grandissimo valore e “non può esser disperso solo perché una norma dello Stato non ha tenuto conto di ciò. Il Parlamento regionale si è fatto carico di questa problema – ha concluso – che porteremo all’attenzione non solo dell’Aula anche del Parlamento e del Governo nazionale”.
 

 
La Legge di Stabilità cozza con lo Statuto del contribuente
 
A seguito dell’approvazione del testo della Legge di Stabilità 2015,l’art. 63 della Legge 342/2000 è stato modificato come segue:
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno  in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell’anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.
2. l veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000  per gli autoveicoli e di lire 20.000 per 1  motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l’accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modifiche. Per i predetti veicoli l’imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000  per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli. L’abrogazione della norma agevolativa è entrata in vigore il 1° gennaio 2015, secondo quanto stabilito nel comma 735 della Legge di Stabilità.
L’art.3, comma 1, dello Statuto del contribuente (L.212/2000), dopo aver sancito l’irretroattività delle disposizioni tributarie, stabilisce che relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono. Si è del parere che gli effetti tributari dell’abrogazione dei commi 2, 3, entrati in vigore il 1° gennaio 2015, potranno valere dal periodo d’imposta successivo, e cioè dal 2016.
 


Opporsi alle vessazioni dello Stato predone
 
La Legge di Stabilità (n. 190/2014) ha modificato la Legge 342/2000, nel senso che avrebbe tolto l’agevolazione alle auto storiche, munite del Crs (Certificato di rilevanza storica), in base al quale la tassa di circolazione è ridotta (per la Sicilia a euro 25,85).
L’abrogazione della norma agevolativa non vale, a nostro avviso, per quattro ragioni.
ENTRATA IN VIGORE. L’articolo 3 comma 1 dello Statuto del contribuente (Legge 212/2000), stabilisce che le modifiche introdotte ai tributi si applicano a partire dal periodo d’imposta succesivo a quello di entrata in vigore delle disposizioni che lo prevedono. Per cui la legge, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, avrebbe validità dal 2016.
IRRETROATTIVITA’. Le leggi tributarie non possono essere retroattive e pertanto la loro validità ha effetto successivo alla pubblicazione  sulla Guri.
DIRITTO ACQUISITO. Le auto storiche che hanno superato il ventennio dalla loro immatricolazione, hanno acquisito il diritto a non pagare la tassa di circolazione, mentre quelle che perverranno al ventennio dopo il 1° gennaio 2015 non potranno più usufruire del bollo ridotto.
INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE. È costante il principio giuridico secondo il quale l’interpretazione di ogni legge dev’essere quella più favorevole al contribuente.
RECEPIMENTO DELLA REGIONE SICILIANA. Basilicata, Provincia autonoma di Bolzano, Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto hanno comunicato che la tassa sulle auto storiche, munite di Crs, rimane inalterata, cioè quella agevolata.
La Regione siciliana, invece, con lo scopo di vessare ulteriormente i possessori di auto storiche, non si è ancora espressa in conformità con un apposito provvedimento amministrativo, che tutto il mondo siciliano di auto e moto storiche chiede a gran voce. Non sarà certo qualche centinaio di migliaia di euro che risolverà il buco di 3,6 mld del bilancio regionale.
CONCLUSIONE. Per quanto precede, i club storici della Sicilia, se converranno con questa nitida posizione, si preparino a contrastare le eventuali, assurde, contestazioni in materia dell’Agenzia delle Entrate.
L’Asi e l’Aci Storico difendano le auto ultraventennali, come è loro dovere.
 
Carlo Alberto Tregua

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