PALERMO – Via libera al piano di riparto del “Fondo straordinario per compensare gli squilibri finanziari delle autonomie locali derivanti dall’abrogazione delle norme recanti misure in favore dei lavoratori socialmente utili” come previsto dall’art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.
La legge di stabilità regionale siciliana, la 5/2014 all’art. 30 al comma 6 dispone l’abrogazione, a decorrere dall’1 gennaio 2014, delle norme recanti misure in favore dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ed in particolare quelli previsti dalla legge regionale 85/1995 e dalla legge regionale 16/2006 che concedevano agli enti interessati il contributo regionale nella misura del 90% o 80% della spesa per il mantenimento in servizio del personale assunto a tempo determinato e parziale ai sensi delle medesime leggi. Il comma 7 dell’art. 30 della legge di stabilità prevede, al fine di evitare questi squilibri di bilancio, un fondo straordinario a cui ciascun comune può attingere tenendo conto del contributo ricevuto per ciascun lavoratore al 31 dicembre 2013.
La Corte dei Conti di Sicilia, con la deliberazione 188/2014, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 novembre, ha dato ulteriori delucidazioni in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 30 evidenziando che il nuovo quadro ha modificato il vincolo di destinazione dell’entrata, spostandolo dalla copertura delle spese per le retribuzioni del personale cosiddetto precario (che nelle precedente quadro normativo era predeterminata ex lege) alla “compensazione” degli squilibri di bilancio cagionati da tali spese. Il trasferimento in favore dell’ente – si evince dal dispositivo – “non è predeterminato e resta condizionato dal plafond stanziato nel bilancio regionale; pertanto, non è assicurato che la contribuzione regionale sia sufficiente a coprire integralmente la spesa necessaria per i contratti del personale proveniente dal regime dei lavoratori socialmente utili o anche solo l’ammontare dei trasferimenti erogati sotto la vigenza del precedente regime”. Infatti la finalità del fondo è dichiaratamente solo quella di “compensare” gli squilibri e non di garantire l’integrale copertura del fabbisogno di risorse derivante dalle minori entrate.
Dunque l’ente dovrà ispirarsi a criteri assolutamente prudenziali, soprattutto in sede previsionale.
Dunque l’ente dovrà ispirarsi a criteri assolutamente prudenziali, soprattutto in sede previsionale.
Una situazione abbastanza complessa, considerando che diversi enti locali hanno sforato negli ultimi anni il rapporto spesa lavoratori, spesa corrente andando oltre il 50% previsto dalla legge, il che non permette ulteriori assunzioni a tempo indeterminato. Il Fondo, come previsto dal comma 7, è determinato, per il triennio 2014-2016, in misura pari a 180 milioni di euro per l’anno 2014 e 199 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
Il decreto del 18 dicembre, a firma dell’assessore per le Autonomie locali, Castronovo e di quello del Lavoro, Caruso, fissa a 170 milioni di euro l’ammontare del fondo straordinario. Per far fronte alle eventuali necessità aggiuntive del piano di riparto, derivanti dalle potenziali insufficienze finanziarie rinvenienti in sede di accertamento o di verifica del dato non riscontrato dalle autonomie locali è disposto l’accantonamento della somma complessiva pari a 7,4 milioni di euro a valere sulle disponibilità del capitolo di spesa 191310 del bilancio di previsione della Regione siciliana per l’esercizio finanziario 2014 – Rubrica Dipartimento regionale delle autonomie locali.
L’erogazione delle disponibilità finanziarie resta subordinata, in ogni caso, alla presentazione di apposita istanza da parte delle autonomie locali attestante lo squilibrio.

