“Attualmente sono sette le amministrazioni regionali che hanno deciso di ripristinare il bollo ridotto per i veicoli storici youngtimer (20-29 anni). Ovviamente si assiste ad una grande frammentazione di norme, ma la linea comune è per un ripristino sostanziale dei benefici sul bollo, e per il riconoscimento dei veicoli affidato non alle sole Asi ed Fmi, come avveniva (di fatto) in passato. Assieme a queste sette ‘Regioni virtuose’, altre amministrazioni si sono attivate per concedere un 10% di sconto ai veicoli ultraventennali. Quindi 11 amministrazioni su 21 – comprese le due Province autonome – hanno riconosciuto la necessità di proteggere le giovani storiche”.
“L’iniziativa dei deputati dell’Assemblea regionale della Sicilia è lodevole. Non è facile intervenire in un tema così complesso, su cui pende la spada di Damocle del ricorso di costituzionalità. Ciò detto, l’Ars, a nostro avviso – e forse nell’enfasi della discussione assembleare che verteva sul bilancio regionale – ha commesso un errore potenzialmente grave per il settore, richiedendo che anche i veicoli ultratrentennali siano iscritti per ottenere le agevolazioni. Una norma che va in assoluta e pericolosa controtendenza rispetto a tutte le normative esistenti”.
“Assolutamente sì, la giurisprudenza costituzionale in materia è chiara: non è possibile negare una esenzione legittimamente prevista da una normativa statale in materia di tassa automobilistica. La legge statale concede in automatico i benefici sul bollo ai veicoli ultratrentennali. Limitando questo accesso ai soli veicoli in possesso di certificato, la normativa si pone sicuramente al di fuori del quadro costituzionale.
Il tema generale delle possibilità delle regioni di allargare il raggio delle agevolazioni rimane, invece, in sospeso. Su questa materia si possono fare solo ipotesi, ma non vi è giurisprudenza pregressa in materia”.
“La legge definisce la tassa automobilistica un ‘tributo proprio delle Regioni’ istituito dallo Stato. Francamente, con una definizione così vaga, è davvero difficile comprendere i margini di intervento delle Regioni in materia. Sulla facoltà delle Regioni di istituire agevolazioni – a fronte comunque di un gettito garantito per lo Stato – la questione è davvero incerta, e solo l’esito delle impugnative pendenti presso la Corte Costituzionale potrà chiarire la questione. Fino ad allora, dove la leggi regionali sono in vigore (quindi in Basilicata, Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e nelle province autonome di Trento e Bolzano) gli appassionati potranno tranquillamente pagare il bollo ridotto. In ogni caso crediamo che la soluzione definitiva della questione possa arrivare solo dallo Stato attraverso una riforma definitiva e complessiva del settore”.