Riforma Pa: tutti controllano tutti - QdS

Riforma Pa: tutti controllano tutti

Serena Giovanna Grasso

Riforma Pa: tutti controllano tutti

venerdì 30 Dicembre 2016

I cittadini possono richiedere la consultazione di dati, documenti e informazioni la cui pubblicazione da parte dell’Amministrazione non è obbligatoria. Quest’ultima deve fornire entro il termine di trenta giorni un provvedimento espresso e motivato

PALERMO – Da qualche giorno è entrato in vigore il d. lgs. n. 97/2016, uno dei decreti Madia di riforma della Pubblica amministrazione, che modifica il d. lgs. 33/2013: si tratta di uno strumento che garantirà a tutti i cittadini l’esercizio del diritto di accesso civico in forma finora sconosciuta. Infatti, in ottemperanza all’articolo 6 del decreto 97, che modifica l’articolo 5 decreto del 2013, ogni cittadino ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati in possesso della Pa di cui sia stata omessa la pubblicazione perché non obbligatoria. Ciò al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.
In ottemperanza all’articolo 3, saranno tenute a rispondere alla richiesta di accesso oltre alle pubbliche amministrazioni gli enti pubblici economici, gli ordini professionali, le società di controllo pubblico, le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato anche privi di personalità giuridica con bilancio superiore a cinquecentomila euro.
Viene così introdotta una nuova forma di accesso civico equivalente a quella che nel sistema anglosassone è definita come “atto per la libertà di informazione” (ovvero, Freedom of information act).
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.
Nel caso in cui l’istanza riguardi informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, le amministrazioni dovranno provvedere adempiendo all’obbligo di pubblicazione e saranno tenute a comunicare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Relativamente ai dati e documenti la cui pubblicazione non è obbligatoria, se la richiesta di accesso individua soggetti contro interessati, l’amministrazione è tenuta a dare comunicazione a questi ultimi. I controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione. Accertata la ricezione della comunicazione e decorsi quindici giorni dall’invio della suddetta, la pubblica amministrazione può provvedere alla trasmissione delle informazioni al richiedente. Naturalmente, in questo caso il termine dei trenta giorni viene congelato e riprende solo dopo la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati.
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale deciderà con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.
In osservanza all’articolo 5 bis, la pubblica amministrazione rifiuterà l’accesso civico se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela della sicurezza pubblica e dell’ordine pubblico; della sicurezza nazionale; della difesa e di questioni militari; delle relazioni internazionali; della stabilità finanziaria ed economica dello Stato e della conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento.
L’accesso civico è altresì rifiutato per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: la protezione dei dati personali, la libertà e la segretezza della corrispondenza; gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

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