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Agevolazioni per portatori di handicap nel settore auto: facciamo chiarezza

Salvatore Forastieri

Agevolazioni per portatori di handicap nel settore auto: facciamo chiarezza

martedì 07 Novembre 2017

Definite per legge quattro categorie di patologie in cui è necessario rientrare per accedere ai benefici: è l’Asp ad attestarle. Previste in alcuni casi anche la riduzione dell’Iva e particolari detrazioni in materia di Irpef

ROMA – Come è noto, la nostra legislazione fiscale prevede diverse agevolazioni per i soggetti portatori di handicap.
Alcune di queste agevolazioni riguardano il settore dell’auto prevedendo, in certi casi, sia la riduzione dell’Iva sia particolari detrazioni in materia di Irpef.
 
In questo articolo tratteremo delle agevolazioni spettanti per l’acquisto dei mezzi di locomozione, argomento che molto spesso costituisce motivo di contesa tra gli uffici fiscali ed i contribuenti interessati.
 
Va precisato innanzitutto che, in virtù delle disposizioni contenute nell’articolo 8 della Legge 499 del 27/12/1997 e nell’articolo 30 della Legge 388 del 23/12/2000, nonché nelle successive disposizioni modificative emanate, destinatari delle agevolazioni sono:
1. non vedenti e sordi.
Sono considerate non vedenti le persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138/2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi.
I sordi, invece, sono le persone minorate sensoriali dell’udito affette da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva.
2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento
3. disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
4. disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
 
Tutte le persone che rientrano nelle quattro categorie ora citate hanno diritto di beneficiare delle agevolazioni, compresa la riduzione dell’Iva, a condizione che la patologia venga attestata dall’Asp competente con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap oppure da altra Commissione medica pubblica (ad esempio la Commissione per il riconoscimento dell’invalididà civile, come chiarito dall’Ade con Circ. 21 del 23/4/2010).
Per i disabili di cui al punto 4 (disabili con ridotte o impedite capacità motorie), però, è necessario che il veicolo sia adattato alla specifica patologia sofferta.
 
Da qui la necessità di stabilire con esattezza se l’handicap denunciato rientri nella categoria indicata al n.3 oppure in quella indicata al n.4.
I disabili di cui al punto 3, così come quelli di cui al precedente punto 2, sono quelli che hanno un handicap “grave”, così definito dall’articolo 3, c.3, della legge n. 104/1992.
 
Quelli di cui al punto 3, più in particolare, sono quelli con handicap grave derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della capacità di deambulazione, limitazione la quale può derivare anche da situazioni cliniche non direttamente collegate agli arti inferiori, ma che limitano, comunque, la possibilità di camminare.
Per “pluriamputazione”, così come chiarito dalla Direzione Regionale della Sicilia nella sua Guida per i disabili (Agevolazioni per i disabili settore auto – Febbraio 2007), si deve intendere la mancanza di parti di arti diversi, talché, ad esempio, l’amputazione della mano e dell’avambraccio dello stesso braccio non costituisce una pluriamputazione, mentre la mancanza di un piede e di una mano si.
 
Quelli di cui al punto 4, invece, sono quelli che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”. Per detta categoria di disabili, come già detto, il diritto alle agevolazioni è subordinato all’adattamento del veicolo.
 
Ed è proprio questo il punto che costituisce il più frequente motivo di contrasto tra i contribuenti e gli uffici fiscali. I certificati dell’Asp, infatti, spesso non sono sufficientemente chiari in ordine alla categoria nella quale il portatore di handicap è stato incluso.
è la stessa formulazione della legge (in un caso “grave limitazione della capacità di deambulazione” e in un altro “ridotte o impedite capacità motorie”), peraltro, che, se manca nella certificazione medica pubblica una precisa indicazione della fattispecie riscontrata in capo al paziente, permette gli equivoci, inducendo taluni contribuenti a ritenersi ricompresi sia nell’una che nell’altra ipotesi agevolativa. La differenza, infatti, non risulta espressa in modo netto e preciso.
 
Esistono, infatti, portatori di handicap che hanno difficoltà di deambulare, magari bisognevoli di appositi ausili (come le stampelle), e che vengono genericamente inclusi nella categoria della legge 104/1992 “Potatore di handicap grave (articolo, 3 comma 3, Legge 104)”.
 
Una categoria, però, che, come abbiamo visto, non li include, in modo chiaro ed univoco nelle ipotesi di cui al sopra evidenziato punto 3 (grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputazioni), lasciando quindi l’ufficio fiscale nel dubbio se concedere o meno il beneficio senza alcuna condizione. Dubbio il quale, nella maggior parte dei casi, viene risolto subordinando l’agevolazione all’adattamento del veicolo acquistato dal potatore di handicap.
 
L’Amministrazione Finanziaria ha emanato diverse circolari e risoluzioni sull’argomento, e tra queste la circolare n. 186/E del 15 luglio 1998, n. 58 del 18/6/2001, la risoluzione n.8 del 25 gennaio 2007, le circolari n. 46/E dell’11 maggio 2001, n.21 del 23 aprile 2010, n. 11 del 21 maggio 2014 e n. 7 del 4 aprile 2017.
 
La Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate per la Sicilia, nel mese di febbraio del 2007, ha redatto pure un’apposita Guida per i disabili riguardante le agevolazioni nel settore auto.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, pubblica nel proprio sito, la “Guida alle agevolazioni per le persone con disabilità”.
 
(1. Domani la seconda e ultima parte)

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