Amazon nel mirino della Corte europea di Giustizia, due le diffide - QdS

Amazon nel mirino della Corte europea di Giustizia, due le diffide

Nino Sunseri

Amazon nel mirino della Corte europea di Giustizia, due le diffide

venerdì 08 Dicembre 2017

Il servizio di recapito dei prodotti è gestito da società riconducibili al colosso dell’e-commerce. Quello fornito è qualificabile come servizio postale, come previsto dalla normativa Ue

ROMA – Si stringe la sorveglianza delle autorità europee sui giganti Usa del web. Stavolta a finire nel mirino è Amazon. Sul colosso del commercio elettronico si sono concentrate le attenzioni di Agcom, Corte europea di Giustizia e di Google. Il consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha diffidato Italia logistica e Amazon city logistica. Le due controllate del colosso Usa dovranno regolarizzare la propria posizione, adeguandosi alle regole cui sono sottoposte le imprese che svolgono servizi postali.
 
L’Autorità ha infatti rilevato che il servizio di recapito ai destinatari dei prodotti acquistati sul web è offerto e gestito sul territorio nazionale da società riconducibili ad Amazon. A suo giudizio, il servizio svolto da queste società, al pari dei principali corrieri espresso utilizzati da Amazon, è qualificabile come servizio postale, in base alla normativa di settore nazionale e dell’Unione europea. Finire nell’elenco degli altri 4.274 operatori postali attivi nel nostro Paese, significa l’adozione del contratto collettivo di lavoro del settore. La diffida del Garante rappresenta una nuova arma per quei lavoratori che il 24 novembre, proprio nel giorno dei super sconti del Black Friday, hanno incrociato le braccia nel deposito di Piacenza, snodo nevralgico della rete logistica del gigante del commercio online. Invece, la Corte europea di Giustizia ha stabilito che un fornitore di prodotti di lusso può vietare ai suoi distributori autorizzati di vendere i prodotti su una piattaforma Internet terza come Amazon.
 
La Corte europea ha infatti spiegato che “un simile divieto è adeguato e in linea di massima non va oltre quanto necessario per salvaguardare l’immagine di lusso dei prodotti”.
 
Il caso era emerso in Germania e ha coinvolto Coty Germany, società che vende prodotti cosmetici di lusso nel Paese.
Questa commercializza alcune delle sue marche attraverso una rete di distribuzione selettiva: distributori autorizzati i cui punti vendita devono rispettare alcuni requisiti ma ai quali è vietato con una clausola vendere online i prodotti tramite piattaforme terze che operano in modo riconoscibile nei confronti dei consumatori. Uno dei suoi distributori autorizzati, Parfumerie Akzente, non lo ha fatto e Coty Germany ha fatto ricorso ai giudici tedeschi affinchè fosse vietato a quest’azienda di distribuire i suoi prodotti mediante la piattaforma amazon.de.
 
Il Tribunale superiore di Francoforte sul Meno (l’Oberlandesgericht Frankfurt am Main) ha chiesto chiarimenti alla Corte di giustizia e oggi questa ha spiegato che un sistema di distribuzione selettiva di prodotti di lusso finalizzato, primariamente, a salvaguardare l’immagine di lusso di tali prodotti non viola il divieto di intese previsto dal diritto dell’Unione, purchè siano rispettate due condizioni: la scelta dei rivenditori deve avvenire secondo criteri oggettivi di indole qualitativa, stabiliti indistintamente per tutti i potenziali rivenditori e applicati in modo non discriminatorio, e i criteri definiti non devono andare oltre il limite del necessario.
 
La Corte ha anche ricordato che la qualità di prodotti di lusso non risulta solo dalle loro caratteristiche materiali, ma anche dallo stile e dall’immagine di prestigio che conferiscono loro un’aura di lusso. Un danno “ che può quindi compromettere la qualità stessa di tali prodotti”.
 
La Corte ha quindi osservato che “la clausola controversa appare legittima”. Infatti, “è pacifico che la clausola contrattuale in questione persegua l’obiettivo di salvaguardare l’immagine di lusso e di prestigio dei prodotti di Coty. Inoltre, emerge dal fascicolo presentato alla Corte che l’Oberlandesgericht considera che tale clausola è oggettiva e uniforme e si applica indiscriminatamente nei confronti di tutti i distributori autorizzati”.
 
Infine, nell’ipotesi in cui l’Oberlandesgericht concludesse che la clausola controversa ricade, in linea di principio, nel divieto di intese previsto dal diritto dell’Unione, la Corte ha puntualizzato che “non è escluso che tale clausola possa beneficiare di un’esenzione per categoria”. Infatti, il divieto controverso di servirsi in modo riconoscibile di imprese terze per le vendite a mezzo Internet “non costituisce nè una restrizione della clientela nè una restrizione delle vendite passive agli utenti finali, restrizioni che, poichè rischiano di produrre effetti anticoncorrenziali gravi, sono escluse a priori dal beneficio di un’esenzione per categoria”.

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