Notifica atti fiscali tramite Poste, attenti all'avviso di giacenza - QdS

Notifica atti fiscali tramite Poste, attenti all’avviso di giacenza

Salvatore Forastieri

Notifica atti fiscali tramite Poste, attenti all’avviso di giacenza

martedì 22 Maggio 2018

Ordinanza n. 4049/2018: la Cassazione esamina il caso in cui la conoscenza effettiva non coincide con quella legale. Se non viene ritirato presso l’ufficio postale entro dieci giorni si intende notificato 

ROMA – Come è noto, per le notifiche di tutti gli “atti giudiziari” si applicano le disposizioni del Codice di Procedura Civile e, più in particolare, quelle previste dagli articoli da 137 a 151.
 
In base all’articolo 149 del citato Codice, nonché in forza delle disposizioni contenute nell’articolo 14 della Legge 20 novembre 1982 n.890, le Pubbliche amministrazioni, compresa quella fiscale, possono notificare gli atti, con plico sigillato, avvalendosi del servizio postale.
 
Secondo quanto previsto da quest’ultimo articolo, la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, al momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto.
 
è evidente che la data dell’avvenuta notifica, ossia il giorno di conoscenza dell’atto da parte del destinatario, costituisce per lui un momento molto importante in quanto rappresenta il dies a quo del termine entro il quale lo stesso destinatario è tenuto ad adempiere alla sua obbligazione, oppure entro il quale può proporre ricorso presso il Giudice competente.
 
L’introduzione della modalità di notifica attraverso il servizio postale, però, ha creato alcuni problemi, Qualche volta, infatti, la conoscenza effettiva non coincide con la conoscenza legale dell’atto, motivo per cui può accadere che il destinatario possa essere considerato inadempiente, pur non avendo mai conosciuto l’atto con il quale gli si imponeva un adempimento ed un termine.
 
Va osservato, tuttavia, che, se da un lato il 1^ comma dell’articolo 6 della Legge 212 del 2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente) prevede che l’Amministrazione finanziaria debba assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, dall’altro appare indispensabile evitare che il notificante possa essere paralizzato da comportamenti ostruzionistici del destinatario o dalla sua assenza dal suo domicilio.
 
Ecco, quindi, che la “conoscenza effettiva” può essere sostituita dalla “conoscenza legale”, ossia da una presunzione giuridica di conoscenza determinata in base ad alcune regole previste dalla legge.
 
In base all’articolo 8 della Legge 890/1982: “ Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l’operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso il punto di deposito più vicino al destinatario”… ;
“Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell’operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda” ;
“La notificazione si ha per eseguita dalla data del ritiro del piego, se anteriore al decorso del termine di dieci giorni”;
“Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall’operatore postale, della data dell’avvenuto deposito e dei motivi che l’hanno determinato”.
Quindi, se non è possibile consegnare il plico al contribuente e lo stesso non viene ritirato presso l’ufficio postale entro dieci giorni dall’avviso raccomandato spedito dal soggetto che esegue la notifica, l’atto si intende comunque regolarmente e giuridicamente notificato al compimento del decimo giorno.
 
Il destinatario, ferma restando l’avvenuta notifica legale dell’atto, ha comunque la possibilità di ritirare il plico all’ufficio postale entro sei mesi dal deposito..
Una procedura, quest’ultima, che ha trovato conferma in una Ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 4049 del 20 febbraio 2018, secondo la quale il dies a quo del termine per impugnare un avviso di accertamento notificato a mezzo del servizio postale ma non recapitato al destinatario, non è quello dell’effettivo ritiro (entro sei mesi) del plico presso l’ufficio postale, bensì il decimo giorno successivo alla data del rilascio o spedizione dell’avviso di giacenza dello stesso plico.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017