Emanuela Giuliano, Responsabile Anticorruzione: “La Corte dei Conti critica il sistema dei controlli ma dà atto dei margini di costante miglioramento”. Il Piano triennale 2018-20: tra le novità, maggiori tutele per i “whistleblowers”
L’intervista del QdS ad Emanuela Giuliano che spiega tutte le novità del Piano triennale 2018-20
Nel 2016 la Corte dei Conti aveva bacchettato la Regione siciliana lamentando “un sistema dei controlli interni inadeguato, lacunoso e basato su riscontri cartolari”. Il nuovo Piano triennale 2018-20 quali novità, ma soprattutto quali elementi di rottura introduce rispetto al passato?
“In ordine alla prima domanda occorre anzitutto precisare che la Corte dei Conti, pur rilevando costantemente le criticità che affliggono il sistema dei controlli, non manca di dare atto dei margini di costante miglioramento che, annualmente, riesce a conseguire la Regione. Ciò premesso va comunque evidenziato che i principi generali in materia individuano 4 tipologie principali di controlli interni:
– controllo di regolarità amministrativa e contabile;
– controllo di gestione;
– valutazione della dirigenza;
– valutazione e controllo strategico.
In tale sistema, si inseriscono le previsioni della Legge Severino (l. 190/2012) secondo cui:
– gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPCT);
– nella misurazione e valutazione delle performance deve tenersi conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza;
Rispetto alla programmazione precedente, il PTPCT 2018-2020 affina ulteriormente le azioni di prevenzione della corruzione e di integrazione con gli altri strumenti programmatori. Al riguardo possono richiamarsi:
-il § 1.2 che mira ad una maggiore integrazione della strategia di prevenzione con le altre azioni strategiche dell’Amministrazione ed in particolare con il Piano triennale della Performance;
-il § 4.1 relativo alla misura della Trasparenza che viene ampliata con la previsione dell’obbligo di aggiornamento semestrale delle informazioni contenute nei 3 Registri dell’accesso documentale, dell’accesso civico e dell’accesso generalizzato;
– l’adozione dell’allegato “C” Mappatura delle aree a rischio, riguardante circa il 67%, il cui completamento è previsto per il 31 ottobre 2019.
Quali sono gli ultimi dati disponibili sulla corruzione nella Regione siciliana? Quanti casi accertati nel 2017? Quanti negli anni precedenti?
“Nel Piano triennale 2018-2020, sono indicati gli ultimi dati disponibili relativi alla corruzione nella regione siciliana. Si tratta di informazioni aggiornate a fine 2015, ricavate dal “Servizio statistica e analisi economica” del Dipartimento Bilancio e Tesoro della Regione dagli archivi informatici delle Procure della Repubblica. Il prossimo aggiornamento dei dati sarà inserito nel PTPCT 2019-2021.
Limitando l’attenzione ai reati contro la PA con avvio dell’azione penale nell’anno 2015 risultano in calo del 4,7% rispetto all’anno precedente per effetto del calo della riduzione dei reati commessi dai pubblici ufficiali (- 12,8%) a fronte di una crescita di quelli commessi dai privati (0,9%) . Inoltre nel confronto territoriale si evidenzia che i tassi di criminalità per il reato di corruzione concussione e di abuso d’ufficio sono in Sicilia per il decennio 2006-2015 su valori al di sotto di quelli del Mezzogiorno e nella maggior parte di casi del dato medio nazionale. Solo il reato di peculato è in regione più diffuso che nelle altre aree”.
Come funziona il sistema di segnalazione dei casi di corruzione da parte del personale dipendente? Quali tutele per i whistleblowers?
“L’art. 54 bis del D.lgs n. 165/2001, aggiunto dall’art. 1 comma 51 della l. n. 190/2012, ha introdotto una disposizione per la tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti (whistleblower) e che, a causa della denuncia, potrebbero essere soggetti ad atti di ritorsione. La suddetta disposizione normativa- dapprima modificata dal D.l. n. 90/2014 (che ha inserito anche l’ANAC tra i soggetti deputati a ricevere le segnalazioni) è stata interamente sostituita dall’art. 1 della L. 30 novembre 2017 n. 17 che ha rafforzato ulteriormente la tutela del soggetto che effettua la segnalazione.
In particolare viene sancito il divieto di qualunque provvedimento che, a seguito della denuncia, possa determinare effetti negativi sul rapporto di lavoro. Vengono espressamente indicati i soggetti ai quali può essere rivolta la denuncia e viene precisato che, in ogni caso, debba essere garantita l’assoluta riservatezza del segnalante.
Nell’ipotesi in cui il segnalante intenda rivolgersi direttamente all’Anac, quest’ultima, a partire dall’8 febbraio 2018, ha adottato un’applicazione informatica con la previsione di strunmenti crittografici per l’acquisizione e la gestione delle segnalazioni dei pubblici dipendenti.
Nel caso in cui il segnalante lamenti di essere stato vittima di un atto discriminatorio, sarà poi l’Amministrazione a dover dimostrare che le misure attuate siano state motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa.
Qualora, poi venga accertata la natura ritorsiva degli atti adottati dall’Amministrazione questi ultimi saranno nulli e, nel caso di licenziamento, al lavoratore spetta la reintegra ai sensi dell’articolo 2, D.Lgs. 23/2015.
Altra rilevante novità contemplata dalla norma è la previsione di consistenti sanzioni amministrative comminate dall’Anac sia al responsabile che ha adottato misure ritorsive che che allo stesso Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza che non abbia adeguatamente svolto attività di verifica delle segnalazioni ricevute. Per quanto concerne più specificamente la Regione siciliana, il Whistleblower è una specifica misura del Piano triennale 2018-2020; inoltre, sin dal dicembre 2015, è stato dato avvio al sistema informatico per l’inoltro e la ricezione delle segnalazioni di whistleblower. Infatti il dipendente regionale che intenda segnalare un illecito dispone di un canale attivo diretto (whistleblower.regione.sicilia.it) che garantisce l’assoluta riservatezza delle informazioni fornite dal segnalante. Le generalità restano esclusivamente a conoscenza del Responsabile che è infatti l’unico soggetto abilitato ad accedere al sistema ed a gestire la ricezione delle segnalazioni”.
Cos’è il Piano triennale per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza
PALERMO – Obbligatorio per tutti gli Enti pubblici (stando alla legge 190/2012), Il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza è uno strumento volto a garantire una sinergia coordinata di tutte le strategie messe in atto dalla Pubblica amministrazione nella lotta alla corruzione.
Basato su una specifica analisi del contesto di riferimento e su un attento monitoraggio dei fattori di rischio, il Piano dovrebbe costituire, almeno nell’intenzione del legislatore, un’insieme di iniziative concrete volte a prevenire e contrastare la corruzione all’interno degli Enti pubblici.
Uno strumento in cui si concentrano tre azioni principali: programmazione, monitoraggio e verifica. Tre punti cardine che si basano su altrettante importanti attività: analisi del contesto, aggiornamento annuale e mappatura delle aree considerate a maggior rischio d’illegalità. La prima consente di varare misure specifiche adatte ai diversi contesti socio-culturali in cui l’Ente di riferimento opera, mentre la seconda permette di rendere il documento sempre attuale e pronto a rispondere ad esigenze sempre nuove.
Tra queste due attività, si inserisce la mappatura delle aree a rischio. Proprio su questo punto è arrivata la critica più dura della Corte dei Conti alla Regione Sicilia. Una mappatura completa e corretta delle aree “da bollino rosso”, infatti, è considerata un’attività d’indirizzo imprescindibile per la stesura e la messa in pratica di un Piano coerente con il contesto di riferimento, capace di intervenire sulle attività maggiormente esposte al fenomeno corruttivo. Diversamente, il Piano rimane sono un documento monco, privo di qualsiasi attuazione pratica che possa rivelarsi efficiente. Fin quando gli amministratori pubblici non capiranno questo, si produrranno solo documenti sterili.