La sentenza n. 225/09 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia ribalta il prevalente orientamento. Anche per i vigili urbani è richiesta, dunque non solo per Forze armate, Polizia e Guardia di Finanza
PALERMO – Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, con la sentenza n. 225/2009, ha rigettato il ricorso di una concorrente esclusa da un concorso pubblico per l’accesso alla qualifica di agente di Polizia Municipale, perché priva del requisito, ritenuto necessario, dell’altezza minima, affermando, in tal maniera, un orientamento di indirizzo opposto rispetto a quello prevalente.
Per l’accesso ai vigili urbani l’applicabilità del requisito dell’altezza, almeno fino a questa sentenza, era stato ritenuto non applicabile, in quanto considerato necessario soltanto per quei corpi esplicitamente indicati dalla legge. Ma la questione dell’equiparazione dei requisiti fisici a quelli di poliziotti e carabinieri è dibattuta anche perchè legata al crescente impiego dei vigili in compiti di ordine pubblico.
Nel precedente grado di giudizio, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, con la sentenza n. 2990/06 del 13 novembre 2006, aveva rigettato la richiesta, presentata dall’aspirante vigile, di annullamento sia del bando di concorso indetto dal Comune di Palermo per la copertura di 400 posti di Agente di Polizia municipale, nella parte in cui subordinava l’assunzione dei concorrenti al riscontro dei requisiti di idoneità psico-fisica ed, anche, del provvedimento dello stesso Comune, con il quale era stato reso noto che il Servizio dipartimentale di medicina legale e fiscale dell’Ausl 6 di Palermo aveva espresso giudizio di inidoneità fisica.
In particolare, la ricorrente sosteneva che il requisito inerente l’altezza, previsto dalla normativa comunale, sarebbe stato “affetto da insanabile illogicità e contrario tra l’altro ai principi della dignità sociale tutelati in Costituzione”; in secondo luogo criticava la circostanza che l’amministrazione durante l’iter di espletamento del concorso avrebbe modificato il requisito dell’altezza presente tra le regole concorsuali.
Il Comune di Palermo, nella sua difesa, sosteneva in entrambi i gradi di giudizio, che l’esclusione della Signora trovava la sua legittimazione, non in una preclusione di principio, ma nelle stesse norme regolamentari per l’ordinamento e l’armamento della polizia di Palermo (approvato con deliberazione consiliare n. 100, in data 2 maggio 1996), che, per l’assunzione nel Corpo di polizia municipale, richiama i requisiti richiesti per la Polizia di Stato e richiede, quindi quanto alla statura, m. 1,65 per gli uomini e m. 1,61 per le donne.
Inoltre, il Comune ribadiva che il limite di altezza era chiaramente presente in sede concorsuale tanto da essere richiamato sia nel bando pubblicato ( G.U.R.S. 27 marzo 1999) sia nello stampato relativo alla partecipazione al concorso, allegato al bando originario sia al bando parzialmente modificato (in G.U.R.S. 25 agosto 2000).
Per i giudici amministrativi siciliani “non appare abnorme”, dunque, la previsione di un limite di altezza proprio in virtù “dell’ampia sfera di autonomia riconosciuta dal testo costituzionale ai comuni”.
Precedentemente a tale decisione, l’indirizzo dominante, espresso dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1342/2002, ma ancor prima con l’approvazione della legge n.874/1986 ed i relativi Dpcm attuativi, l’altezza non poteva più costituire “motivo alcuno di discriminazione per la partecipazione ai concorsi”, salvo casi speciali espressamente previsti (Forze Armate, Polizia di Stato, Guardia di Finanza ecc.), fra i quali non figurano i vigili urbani.