LE FINANZE DEGLI ENTI LOCALI (3a puntata) - Il ministero dell’Interno non ha ancora proposto la triade di commissari E così gli imprenditori, oltre al danno del credito decurato, subiscono la beffa del ritardo nel pagamento delle loro spettanze
Il day after per il Comune di Catania è individuabile nella data del 13 dicembre 2018, data sfortunata per Catania, poiché come tutti ricorderanno era un 13 Dicembre (del 1990) anche quando si verificò il terremoto cd. di “Santa Lucia”.
Solo che questa volta madre natura non c’entra, poiché la colpa è tutta della dissolutezza degli amministratori che hanno malamente gestito questa città, senza troppe differenze di colori, poiché poco o nulla è cambiato nelle varie gestioni di destra e di sinistra (anche se oggi le controparti si rinfacciano reciprocamente responsabilità, certamente “comuni”).
Nonostante siano trascorsi ben quasi due mesi tuttavia, ancora non vi è traccia della nomina dell’Organismo straordinario di liquidazione.
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 252 del TU 267/2000 “1. Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti l’organo straordinario di liquidazione è composto da un singolo commissario; per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per le province l’organo straordinario di liquidazione è composto da una commissione di tre membri.
Il commissario straordinario di liquidazione, per i comuni sino a 5.000 abitanti, o i componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati fra magistrati a riposo della Corte dei conti, della magistratura ordinaria, del Consiglio di Stato, fra funzionari dotati di un’idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o in quiescenza degli uffici centrali o periferici del Ministero dell’interno, del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero delle finanze e di altre amministrazioni dello Stato, fra i segretari ed i ragionieri comunali e provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e gli iscritti nell’albo dei ragionieri.
La commissione straordinaria di liquidazione è presieduta, se presente, dal magistrato a riposo della Corte dei conti o della magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato. Diversamente la stessa provvede ad eleggere nel suo seno il presidente. La commissione straordinaria di liquidazione delibera a maggioranza dei suoi componenti.”
Il successivo comma 2 prevede, con termini tutto sommato brevi ed essenziali che:
2. La nomina dell’organo straordinario di liquidazione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’interno. L’insediamento presso l’ente avviene entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina.
Si dovrebbe quindi capire, per scoprire le ragioni del ritardo, se tale proposta da parte del Ministro dell’interno è stata fatta (ma forse il Ministro era troppo occupato …..a cacciare i migranti!). Ma si dovrebbe anche capire se il Comune ha provveduto ad attuare il disposto dell’art. 246 comma 2 del medesimo TU 267/2000 “2. La deliberazione dello stato di dissesto è trasmessa, entro 5 giorni dalla data di esecutività, al Ministero dell’interno ed alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione dell’organo di revisione. La deliberazione è pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero dell’interno unitamente al decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell’organo straordinario di liquidazione”. (nel box in pagina approfondiamo gli interrogativi posti nell’articolo, ndr)
Certo che appare stridente la previsione di termini di 5+5 giorni, con i due mesi quasi trascorsi, né si ha notizia della relazione dell’Organo di revisione.
In tale situazione il cittadino si chiede: ma cosa si può fare? Analoga domanda se la pongono soprattutto i creditori.
Quest’ultimi, ma anche i cittadini, avrebbero certamente il diritto di diffidare il Ministero dell’interno ad adottare il provvedimento di nomina, assegnando un termine pari a quello legale (5 gg) e dopo procedere con un ricorso al Tar avverso il silenzio del Ministero.
Pare anche percorribile in queste ipotesi la cd “class action amministrativa”, ossa di quella particolare azione introdotta dal D.lgs. 198/09 che dà attuazione alla Legge Brunetta (L. n. 15/09) in materia di efficienza della Pubblica Amministrazione.
Tale norma consente infatti ai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei, ad una pluralità di utenti e consumatori, di agire in giudizio innanzi al Tar nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici, i quali nello svolgimento delle proprie attività, abbiano leso i loro diritti.
La lesione deve essere diretta, concreta ed attuale.
Si può agire in giudizio, contro la P.A. o i concessionari di pubblico servizio, se il danno patito sia dovuto a:
i) la violazione di standard qualitativi ed economici; ii) la violazione degli obblighi contenuti nelle Carte dei Servizi; iii) l’omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o sanzionatori; iv) la violazione dei termini; v) la mancata emanazione di atti amministrativi.
Pur essendo astrattamente giuridicamente percorribile, si tratta tuttavia di un ipotesi in concreto scarsamente realizzabile, poiché per procedere in giudizio bisogna inoltrare una diffida e poi attendere 90 gg., termine entro il quale certamente il Ministero avrà provveduto.
Più veloce potrebbe quindi essere il ricorso avverso il “silenzio” proposto ai sensi dell’art. 2 della legge 241/90, ove si prevede che “1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.”
Non vi è dubbio che qualunque creditore ha un interesse giuridicamente qualificato affinchè il Ministro + Presidente della Repubblica provvedano alla nomina dell’Organismo Straordinario di Liquidazione, e quindi potrebbe applicarsi il secondo comma del predetto art. 2 della legge 241/90 che così recita “2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni”.
Qui però come dicevamo non si applica il termine generale di gg 30 (termine residuale), poiché la legge prevede un termine diverso, che è per l’appunto di 5 giorni dalla notifica del provvedimento di nomina.
Il problema è che il ricorso avverso il silenzio, pur se trattato dal Tar in camera di consiglio, richiede comunque dei tempi dilatori di circa 60 gg dalla notifica prima di poter essere discusso, ma il cittadino/creditore che agisse in giudizio, qualora nelle more venga (com’è probabile) nominato l’organismo, potrebbe chiedere il rimborso delle spese legali, pur subendo l’inevitabile declaratoria dell’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse (in base al noto criterio della cd. “soccombenza virtuale” ; che significa che il TAR ai fini delle spese dovrà valutare comunque la fondatezza del ricorso).
L’assessore Bonaccorsi: “Delibera dissesto inviata il giorno stesso della sua esecutività”
CATANIA – “Sarà il presidente della Repubblica a nominarli, a noi arriverà direttamente il decreto di nomina”. Lo afferma l’assessore al Bilancio di Catania, Roberto Bonaccorsi, quando gli chiediamo notizie in merito all’insediamento dei tre commissari che da Roma avrebbero già dovuto essere nominati per la gestione del default del Comune etneo. Nonostante Catania, dal canto suo, abbia inviato la Pec al Ministero dell’interno per la trasmissione della delibera di dissesto “il giorno stesso dell’esecutività”, dice Bonaccorsi, quindi ha rispettato i tempi di legge imposti dal Tuel, il Testo unico per gli Enti locali, ad oggi – dopo ben due mesi da quel fatidico 12 dicembre – non è accaduto nulla.
La più grande città italiana in dissesto, per la situazione debitoria di 1,6 miliardi di euro, quindi, non ha ancora iniziato a riscrivere il passato e rimane in stand by. Una situazione che comunque Bonaccorsi definisce “abbastanza ordinaria”.
“L’organo straordinario di liquidazione si deve occupare del pregresso, non della gestione ordinaria, quindi avrà i suoi tempi”, dice. Tempi lunghi anche per i creditori che al momento non solo non sanno di quanto sarà decurtata la somma totale per ognuno di loro, non conoscono neanche i tempi per il pagamento. “La norma prevede che, attraverso l’albo pretorio del Comune, si faccia una pubblicazione di una manifestazione di interesse da parte di tutti coloro che si ritengono creditori dell’Ente. Un volta che si concretizzano le istanze di tutti, – spiega Bonaccorsi – i commissari fanno un rilevamento della massa passiva, vedono quant’è la massa debitoria e da lì iniziano a lavorare”, spiega Bonaccorsi.
La procedura ordinaria, invece, rimane a gestione dell’amministrazione in carica, ma poiché il Comune non ha un bilancio consolidato in equilibrio, sta andando avanti in dodicesimi. “Siamo senza bilancio stabilmente riequilibrato, quindi è come se fossimo in gestione provvisoria”, spiega ancora Bonaccorsi.
Una situazione che limita l’amministrazione, ma che sarà risolta non appena il bilancio stabilmente riequilibrato verrà approvato dal Consiglio. Il problema però, è che tale bilancio va approvato entro 90 giorni dalla nomina dell’Organo straordinario di liquidazione. Non appena saranno nominati i commissari dunque, avremo anche il termine ultimo per il bilancio.
“Pensavamo che, dopo l’approvazione della delibera di dissesto, i primi di gennaio sarebbero subentrati i tre commissari a gestire la situazione debitoria del Comune. Me lo ricordo bene quando l’abbiamo approvata, era il 12 dicembre alle ore 23.32, mentre la delibera è in vigore dal 24 dicembre. Fino ad oggi però, purtroppo, non abbiamo visto nessuno e non abbiamo ricevuto nessun tipo di informazione”, afferma Giuseppe Castiglione, il presidente del Consiglio comunale etneo.
“Mi auguro che in tempi brevi i tre commissari possano insediarsi così da metterci nelle condizioni di lavorare davvero per amministrare la città, in modo più trasparente. Il Consiglio così come tutta la città, vuole che in un tempo breve e certo si esca da questo dissesto, ma per questo servono i commissari. Abbiamo bisogno di certezze, ne hanno bisogno la città e i cittadini. Noi al momento andiamo avanti in dodicesimi, ma il il Governo si dia una mossa”, conclude Castiglione.
Desirée Miranda