Applicazione dell'Iva, la differenza tra operazioni esenti e non imponibili - QdS

Applicazione dell’Iva, la differenza tra operazioni esenti e non imponibili

Salvatore Forastieri

Applicazione dell’Iva, la differenza tra operazioni esenti e non imponibili

mercoledì 13 Febbraio 2019

Le prime non consentono detrazione imposta pagata “a monte” (resta a carico di chi fa l’operazione). Per le seconde, invece, l’imposta diventa tutta credito d’imposta da detrarre

ROMA – Come è noto, tra le operazioni che rientrano nel campo dell’applicazione dell’Iva, e che pertanto vanno fatturate, registrate e dichiarate, oltre alle operazioni imponibili ed a quelle esenti, ci sono pure le operazioni “Non imponibili”.
 
La differenza sostanziale tra le attività esenti e quelle non imponibili sta nel fatto che, mentre le prime non consentono la detrazione dell’imposta pagata “a monte” (che resta a carico del soggetto che fa l’operazione), le altre, ossia quelle non imponibili, lasciano invece immutato il diritto di detrarre tutta l’Iva pagata ai fornitori, imposta la quale, in mancanza di altre operazioni imponibili, diventa tutta credito d’imposta, da computare in detrazione o da chiedere a rimborso.
 
Tra le operazioni non imponibili ci sono innanzitutto le “esportazioni” di cui all’art. 8 del D.P.R. 633/1972 (comprese le cessioni intracomunitarie) e le operazioni “assimilate alle esportazioni”, quali le cessioni di navi ed aeromobili di cui all’art. 8 bis, nonché le prestazioni di servizio connesse con gli scambi internazionali di cui all’art. 9.
 
Sono considerate pure non imponibili, quindi senza applicazione dell’imposta, anche alcune operazioni interne, quelle effettuate nei confronti di coloro i quali, ponendo in essere abitualmente attività non imponibili e, quindi, essendo contribuenti che restano quasi sempre a credito, in presenza delle condizioni richieste dalla legge, chiedono al fornitore la non applicazione dell’Iva.
 
Stiamo parlando dei cosiddetti “esportatori abituali” di cui al secondo comma del citato articolo 8. Una particolare tipologia di contribuenti i quali, qualora si vogliano avvalere della non applicazione dell’Iva sugli acquisti e siano in possesso dei necessari requisiti previsti dall’articolo 1 del D.L. 29/12/1983 n.746 (principalmente occorre che le operazioni registrate nell’anno precedente siano state costituite per almeno il 10% da operazioni “non imponibili”), sono tenuti: a) al rilascio al proprio fornitore della “dichiarazione d’intento” preventivamente annotata su un apposito registro o su un’apposita sezione dei registri “fatture emesse” o “corrispettivi”; b) alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della “dichiarazione d’intento” (Provvedimento Dir. Agenzia Entrate 2/12/2016); c) alla consegna al fornitore della ricevuta di presentazione della trasmissione telematica.
 
Il “fornitore dell’esportatore abituale”, oltre a dovere registrare (entro 15 giorni dalla ricezione) la richiesta dell’esportatore abituale, in base a quanto previsto dal comma 381 dell’art. 1 della legge 30/12/04 n. 311, modificato dall’art.2, c.4, del D.L. 16/2012, è tenuto pure a riepilogare, nella dichiarazione annuale, le dichiarazioni d’intento ricevute.
 
Lo stesso fornitore resta responsabile della sanzione dal 100 al 200%, nonchè responsabile solidale dell’imposta non applicata qualora emetta la fattura senza applicazione dell’Iva senza avere prima verificato la regolare trasmissione della lettera d’intento da parte del suo cliente esportatore abituale.
 
Recentemente, però, la Corte di Cassazione ha fatto una importante puntualizzazione. Richiamando i principi forniti dalla giurisprudenza dell’Unione europea, i Supremi Giudici, con Ordinanza n. 1988 del 24 gennaio scorso, hanno affermato che per legittimare un’operazione ad esportatore abituale in regime di non imponibilità, non è sufficiente venire in possesso della dichiarazione d’intento. è necessario pure che il fornitore, in caso di contestazione, sia in grado di dimostrare di non avere avuto alcun modo di rendersi conto della mancanza delle condizioni, giuridiche ed oggettive, che rendono possibile la non applicazione dell’imposta e, principalmente, di provare di non avere avuto nessun coinvolgimento in una eventuale attività fraudolenta del proprio cliente che ha rilasciato l’apposita dichiarazione volta a non subire l’applicazione dell’Iva.

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