Per quanto concerne invece la detrazione 55% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, questa è applicabile fino al 31 dicembre 2010, come previsto dalla Legge 2/2009.
Vediamo ora, in dettaglio, le disposizioni concernenti le tre agevolazioni.
Detrazione 36% Irpef
L’art. 2, comma 10, della Legge finanziaria ha prorogato fino al 31 dicembre 2012 la Detrazione irpef del 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio.
In breve, il contribuente può operare una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 36% delle spese effettuate fino al valore massimo di 48.000 euro per singola unità immobiliare, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.
è bene evidenziare, come per tutte le detrazioni d’imposta, che l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. Ciò significa che la somma eventualmente eccedente non può far parte del rimborso.
Le tipologie degli interventi agevolati sono quelli elencati nell’art. 3 del D.P.R. 380/2001, noto anche come Testo Unico edilizia”, e cioè: a) manutenzione ordinaria (gli interventi sono ammessi solo se riguardano determinate parti comuni di edifici residenziali), b) manutenzione straordinaria, c) restauro e risanamento conservativo, d) ristrutturazione edilizia.
La detrazione spetta anche per interventi che riguardano l’installazione d’impianti che utilizzano le fonti rinnovabili di energia.
È importante inviare, tramite raccomandata al Centro Operativo Nazionale dell’Agenzia delle Entrate – Via Rio Sparto, 21 – 65129 Pescara, una comunicazione di inizio lavori redatta sull’apposito modello reperibile presso gli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate o nel sito web dell’Agenzia stessa (www.agenziaentrate.gov.it).
Iva 10%
L’art. 2, comma 11 della Legge 191/2009 (legge finanziaria) ha confermato anche per gli anni 2010, 2011, 2012, un’aliquota IVA del 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria – di cui all’art. 3, lettere ‘a)’ e ‘b)’ del D.P.R. 380/2001 – eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata e relative pertinenze.
Sono agevolate le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto, prestazione d’opera, fornitura con posa in opera, comprensive dei beni finiti e delle materie prime e semilavorate. C’è però una limitazione per i “beni significativi”: ascensori, montacarichi, infissi esterni e interni, caldaie, video citofoni, apparecchi di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetterie e impianti di sicurezza.
Per tali beni l’Iva agevolata al 10%, si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra valore complessivo della prestazione e quello dei “beni significativi”.
Anche in questo caso, come per la detrazione 36% Irpef, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi e, pertanto, la somma eventualmente eccedente non potrà essere rimborsata.