Rimborso o utilizzo in compensazione, cosa c'è da sapere sul credito Iva 2018 - QdS

Rimborso o utilizzo in compensazione, cosa c’è da sapere sul credito Iva 2018

Rimborso o utilizzo in compensazione, cosa c’è da sapere sul credito Iva 2018

domenica 17 Marzo 2019

Per trasmettere il modello di dichiarazione annuale c’è tempo fino al 30 aprile. Superata la soglia di cinquemila euro, è necessario il visto di conformità

ROMA – Il modello di dichiarazione annuale Iva/2019 relativo all’anno 2018 si può trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate dal 1° febbraio al 30 aprile 2019 in forma autonoma.
 
Qualora dalla dichiarazione Iva emergesse un’eccedenza a credito è possibile richiedere la stessa a rimborso o utilizzarla in compensazione orizzontale.
 
La suddetta compensazione orizzontale – detta anche esterna – da effettuare necessariamente tramite modello F24, consente di utilizzare il credito Iva per il versamento di altri tributi o contributi a carico del soggetto passivo, nel rispetto di determinate regole relative all’ammontare del credito da utilizzare in compensazione. Esiste anche la possibilità di effettuare una compensazione verticale – Iva da Iva – per la quale non vi è alcuna limitazione.
 
Il credito Iva può essere liberamente utilizzato fino a 5.000 a partire dal 1° giorno del periodo successivo a quello a cui la dichiarazione Iva si riferisce, e dunque nello specifico per i versamenti effettuati dal 16 gennaio 2019 con codice tributo 6099, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
 
Superata la soglia dei 5.000 euro, la compensazione può avvenire solo dopo aver ottenuto il visto di conformità (articolo 10, comma 7, D.L. 78/2009) e a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione annuale IVA (articolo 3 D.L. 50/2017).
 
 
A titolo esemplificativo, il contribuente può utilizzare il credito Iva annuale già dal 16 marzo 2019, nel caso in cui presenti la dichiarazione Iva il 5 marzo 2019, attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
 
Per quanto riguarda, il visto di conformità, quest’ultimo può essere rilasciato esclusivamente dai professionisti iscritti ad un apposito elenco di soggetti abilitati presso la Direzione Regionale delle Entrate e dotati di una specifica copertura assicurativa. In questo caso, il professionista assevera la conformità dei dati delle dichiarazioni Iva, nonché la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
 
Ottenuto così il visto di conformità è possibile effettuare compensazioni orizzontali, e dunque utilizzare il credito Iva anche per il versamento di altri tributi o contributi a carico del soggetto passivo, oltre la soglia dei 5.000 euro.
 
Per i contribuenti Iva che intendono chiedere il rimborso del credito emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2018 è possibile nella misura in cui tale eccedenza sia superiore a 2.582,28 euro. In caso di cessazione di attività, il rimborso spetta senza limiti di importo.
 
Infine, in relazione alla compensazione orizzontale, l’Agenzia delle Entrate ha la facoltà di sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione dei modelli F24 relativi a compensazioni che presentano determinati profili di rischio (provvedimento 28.8.2018).

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