Arbitro bancario finanziario più “dialogo” con il cliente - QdS

Arbitro bancario finanziario più “dialogo” con il cliente

Elisa Latella

Arbitro bancario finanziario più “dialogo” con il cliente

mercoledì 17 Febbraio 2010

Accesso al credito più semplice con l’Abf, previsto dall’articolo 128bis del T.U. bancario. Famiglie siciliane indebitate con gli istituti di credito per 11 miliardi di euro

PALERMO – Dovrebbe limitare le liti tra clienti, banche e società finanziarie. Nasce con queste intenzioni l’Arbitro bancario finanziario , la cui istituzione era stata  prevista dall’articolo 128- bis del testo unico bancario, introdotto dalla legge sul risparmio (legge n. 262/2005). 
Il tasso non convince? Non si è avuta una copia completa del contratto? C’è qualche polizza assicurativa strana? Domande a cui si potrà rispondere senza andare in causa, con un semplice ricorso che ha il costo ridotto di 20 euro rimborsabili. Le banche e gli altri intermediari finanziari sono stati obbligati ad aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. La Banca d’Italia ha adottato il 18 giugno 2009 le disposizioni di attuazione della  relativa delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Uno strumento che in Sicilia ha un significato particolare. L’accesso al credito infatti e le condizioni a cui è permesso costituiscono un problema in Sicilia. Facciamo qualche passo indietro.
Risale ad aprile 2009 l’insediamento alla Prefettura di Palermo dell’Osservatorio regionale sul credito: oltre ai prefetti delle altre province della Sicilia ne fanno parte anche la Banca d’Italia, l’Abi, le associazioni di categoria e quelle dei consumatori e la Guardia di Finanza. Obiettivo dell’osservatorio è monitorare l’accesso al credito in questa fase di crisi economica così come specifica la direttiva congiunta del ministero dell’Economia e quello dell’Interno del 31 marzo (che riprende il decreto attuativo del 25 febbraio 2009 della legge 2/2009). Un ruolo di mediazione tra territorio e governo centrale, particolarmente delicato perché la regione è considerata a rischio. In occasione dell’insediamento le associazioni dei consumatori avevano lanciato l’allarme del credito al consumo in crescita vertiginosa: le famiglie siciliane risultavano avere debiti con banche e finanziarie pari a 11 miliardi di euro.
Un altro dato fa riflettere: i crediti vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. A ciò si aggiunge la tendenza delle banche, negli ultimi mesi, a chiedere il rientro dei crediti in tempi brevi.
Andiamo ora a vedere i dettagli dell’Abf. L’arbitro bancario finanziario è composto da un organo decidente e da una segreteria tecnica. L’organo decidente è articolato sul territorio nazionale in tre collegi: uno a Milano, uno a Roma e uno a Napoli. Quest’ultimo ha competenza per il Sud, e quindi anche per la Sicilia. Sono obbligati ad aderire all’Arbitro bancario finanziario le banche, gli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli artt. 106 e 107 del Testo unico bancario, i confidi,  i cambiavalute; le banche e gli intermediari esteri che svolgono in Italia le operazioni e i servizi disciplinati dal titolo VI del testo unico, gli istituti di moneta elettronica e poste italiane per le attività di Bancoposta. Un’alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice, che spesso invece comporta procedure complesse, costose e lunghe.
 

 
Organismo indipendente e imparziale
 
PALERMO – L’ Arbitro – in sigla Abf – è un organismo indipendente e imparziale: le decisioni non sono vincolanti come quelle di un magistrato ma se l’intermediario non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico. Il cliente può rivolgersi all’Arbitro solo dopo aver tentato di risolvere il problema direttamente con la banca o l’intermediario, presentando a essi un reclamo. Il modulo per il ricorso è disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it e presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico.
Il modulo compilato e firmato, con i relativi allegati, e l’attestazione del pagamento di 20 euro devono essere inoltrati, personalmente o tramite un rappresentante (incluse le associazioni di categoria alle quali il cliente aderisce) per posta, via fax o con posta elettronica certificata (pec), alla segreteria tecnica competente o ad una qualunque delle filiali della Banca d’Italia o anche a mano  presso una delle Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico, che lo inviano alla Segreteria tecnica competente. Non appena presentato il ricorso all’Arbitro il cliente deve inviarne copia all’intermediario con lettera raccomandata a/r o per posta elettronica certificata (pec). Se non rimane soddisfatto neanche delle decisioni dell’Arbitro, può comunque rivolgersi al giudice.

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