“No” alle modifiche vessatorie delle condizioni dei conti correnti - QdS

“No” alle modifiche vessatorie delle condizioni dei conti correnti

“No” alle modifiche vessatorie delle condizioni dei conti correnti

sabato 20 Marzo 2010

Lo afferma una sentenza del tribunale di Palermo, sezione distaccata di Bagheria, del dicembre scorso. A un imprenditore chiesta la copertura di un c/c in rosso. Il giudice gli dà torto

PALERMO – Le modifiche contrattuali disposte dalle banche ai rapporti di conto corrente aperti dai clienti nel 1993, quando era in vigore la direttiva dell’Unione europea sulle clausole vessatorie recepita in Italia tre anni dopo, sono da considerarsi nulle. 
Radicale la sentenza di un giudice del Tribunale di Palermo-sezione distaccata di Bagheria, depositata lo scorso dicembre. Argomento principale del  corso del seminario nazionale sulla tutela dei consumatori organizzato dalla Fondazione Rosselli, dalla facoltà di Scienze politiche di Palermo e dallo Studio legale Palmigiano, la pronuncia è una vittoria contro la prassi illegittima delle banche di modificare troppo a proprio favore le clausole a cui i consumatori non fanno tanto caso, salvo poi accorgersi di ingenti danni.
Il giudice ha dato ragione a un imprenditore da cui un istituto bancario pretendeva la copertura di un conto corrente in rosso. Rifatti i conti, al netto delle modifiche applicate dall’istituto, l’imprenditore si è ritrovato con un credito da 60 mila euro. Insomma la matematica non è un’opinione. Ci sono precedenti in questo senso, in quanto da circa quindici anni altri tribunali avevano “dato ragione ai clienti delle banche che si erano visti modificare le clausole contrattuali senza un giustificato motivo”.
Ma la novità è che la sentenza in questione si riferisce ad un periodo in cui la norma, seppure non introdotta formalmente in Italia, esisteva già a livello europeo e ha confermato che ciò è sufficiente per ritenere illegittime le modifiche nelle condizioni apportate dalle banche, modifiche che peraltro, fino al 2006, avvenivano spesso senza una comunicazione diretta al cliente, ma soltanto attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La clausola generica secondo cui gli istituti bancari si riservavano di modificare tassi e condizioni, non va più bene: vanno indicate  le circostanze specifiche in base alle quali è possibile effettuare una modifica. La pronuncia siciliana si inserisce in un contesto di novità per i conti correnti, con riferimento ai quali la Banca d’Italia ha recentemente emanato “una guida” visitabile sul sito www.bancaditalia.it che in un linguaggio estremamente semplice, alla portata di tutti, espone i dettagli sul funzionamento di questi strumenti.
Un primo passo che anticipa le novità di aprile 2010 in cui si vedranno gli effetti più concreti della ‘rivoluzione’ nei rapporti tra banche e clienti, innescata dalle nuove disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari varate dalla Banca d’Italia a fine luglio 2009, entrate in vigore a inizio 2010 , salve alcune deroghe. Tra queste, una riguarda l’obbligo di indicare l’Isc (indicatore sintetico di costo) del conto corrente che si “applica decorsi tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento con il quale la Banca d’Italia individua i profili di operatività”. Noto il recente  contrasto sorto tra l’Associazione bancaria italiana e la Commissione europea, dopo la pubblicazione di una ricerca comunitaria che riserva all’Italia un triste primato a livello comunitario: quello per i costi dei conti correnti e per la scarsa trasparenza.
 

 
Il dettaglio delle novità: più trasparenza
 
PALERMO – Grazie alle nuove disposizioni saranno individuati, in sostanza, alcuni profili di cliente-tipo, in base a parametri non solo economici ma anche socio-demografici (come nucleo familiare, professione, età, reddito, consumi, strumenti di pagamento utilizzati, livello di istruzione). Insieme all’indicatore sintetico di costo che sarà obbligatorio per ogni prodotto, i profili di operatività – uguali per tutte le banche – permetteranno ai clienti di confrontare le offerte dei diversi istituti di credito. L’Isc dovrà essere riportato nel foglio informativo e nel documento di sintesi di contratti di mutuo, anticipazioni bancarie, prestiti personali, prestiti finalizzati, conti correnti per i consumatori, aperture di credito per piccole imprese con meno di 10 addetti, professionisti e artigiani. Per i mutui e i finanziamenti l’Isc equivale al tasso annuo effettivo globale (in sigla Taeg). Non è tutto: i fogli informativi e i rendiconti periodici inviati ai titolari dei rapporti conterranno una serie di voci identiche per qualsiasi banca, proprio per rendere più facile il paragone e capire meglio qual è la situazione realmente più conveniente per le proprie esigenze finanziarie.

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