PALERMO – Sono sei gli articoli della legge finanziaria 2009 che, al vaglio della Corte costituzionale, sono stati censurati, perché ritenuti incostituzionali. Le censure contenute nel ricorso firmato da Alberto Di Pace, Commissario dello Stato per la Regione Sicilia, chiariscono la natura dell’imprimatur impresso sull’articolato, impedendone l’approvazione. Bloccati pertanto i 78,3 milioni destinati ad enti e associazioni di vario genere, custoditi nell’art.77. Una presa d’atto che seppur scongiurata dagli inquilini del Palazzo Normanno, di certo non era inattesa, poiché la censura non ha fondamento etico, bensì giuridico.
Di fatto l’art.77 della manovra comporta la violazione dei commi 3 e 4 dell’art.81 della Costituzione, in base ai quali con la legge di approvazione di bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte. L’imperativo giuridico è violato nel momento in cui la misura abroga dal corrente anno tutte le norme autorizzative di spesa relative agli interventi riportati nella tabella H allegata alla L.R. 1/2008, e dall’altro, con i successivi commi 2 e 3, autorizza l’inserimento nel bilancio di previsione i capitoli di spesa attinenti alla concessione di contributi contrassegnati con la nota A e F.
Lo spiega a chiare lettere il prefetto, stigmatizzando un secondo aspetto della disposizione, che in quanto estremamente generica, comprometterebbe il principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione, con l’inevitabile violazione l’art. 97 della Costituzione. Alberto Di Pace chiarisce, in tal senso, che la norma manca di un atto formale che ne definisca i contenuti e ne circoscriva gli effetti, e non può essere considerata atta a contenere l’autorizzazione a nuove o maggiori spese non preventivamente ‘normate’. La non rinvenibile indicazione delle finalità del contributo erogato renderebbe peraltro difficile la rendicontazione e la verifica della effettiva destinazione ad attività meritevoli del sostegno pubblico. Torna pertanto inammissibile l’autorizzazione all’inserimento nel bilancio per gli importi determinati. Rimane infine un terzo aspetto da chiarire, che si appella alle conseguenze che ne deriveranno dall’impugnativa dell’art.77. ma dagli uffici del commissario dello Stato riferiscono che le competenze di merito si restringono alla valutazione della norma approvata e notificata. Gli effetti? Saranno i funzionari degli uffici legislativi a dover rispondere. La missione del prefetto è conclusa.