Bagagli danneggiati o smarriti e pratica di risarcimento danni - QdS

Bagagli danneggiati o smarriti e pratica di risarcimento danni

Vincenzo Ragazzi

Bagagli danneggiati o smarriti e pratica di risarcimento danni

mercoledì 09 Giugno 2010

Consulenza legale di Veroconsumo tramite i suoi professionisti. Reclamo scritto se non si ricevono notizie del ritrovamento entro 21 giorni

CATANIA – A chi non è capitato di vedersi riconsegnato il bagaglio dopo alcuni giorni o irrimediabilmente danneggiato? Nel 2009 sono stati smarriti oltre 25 milioni di bagagli in tutto il mondo.
Veroconsumo si avvale della consulenza di professionisti specializzati nel settore turistico in grado di fornire una tempestiva assistenza legale ai soci in caso di ritardi di voli, smarrimento bagagli oppure altri problemi in cui il passeggero/turista può incorrere.
Per quanto riguarda la mancata riconsegna o il danneggiamento del bagaglio registrato, si deve sporgere, ad esempio, reclamo presso gli uffici lost and found dell’aeroporto di arrivo, compilando gli appositi moduli, denominati P.I.R.(Property Irregularity Report).
Se, entro 21 gg. non si ricevono notizie sul ritrovamento, si dovrà inviare un reclamo scritto (via fax o per raccomandata a/r) all’Ufficio Clienti o alla sede legale della compagnia aerea per l’avvio della pratica di risarcimento.
In caso di ritrovamento del bagaglio, è possibile avviare la procedura di risarcimento inviando un reclamo scritto e allegando la documentazione necessaria per poter istruire la pratica.
Anche l’eventuale danneggiamento o manomissione del bagaglio dà diritto al risarcimento. In particolare, presso alcuni scali i danneggiamenti vengono liquidati direttamente al cliente, ma,in generale, spetterà al danneggiato dimostrare i danni subiti e inviare entro 7 gg. apposito reclamo.
Se il viaggio in aereo fa parte di un pacchetto turistico, il passeggero potrà richiedere il risarcimento sia al vettore aereo che al Tour Operator.
Il diritto di risarcimento si estingue nel termine di 2 anni dal giorno previsto per l’arrivo, purché sia stato presentato reclamo alla compagnia entro i termini sopra esposti.
Il passeggero ha diritto al risarcimento di tutti i danni patiti, sia patrimoniali (spese sostenute), sia non patrimoniali (danni morali e/o esistenziali subiti a causa dell’impossibilità di godersi appieno la propria vacanza). Anche la Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 6.5.2010, ha confermato la risarcibilità dei danni morali, subiti dal viaggiatore in caso di disservizi legati al bagaglio. Tali danni sono ancor più gravi qualora si verifichino in occasioni speciali ed irripetibili, come ad esempio durante il viaggio di nozze od un’altra ricorrenza speciale.

Avv. Vincenzo Ragazzi
Collegio dei professionisti di Veroconsumo

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