Enti pubblici o privati, abilitati a svolgere il procedimento di mediazione, iscritti in un apposito registro del ministero Giustizia. Il decreto legislativo n. 28/2010 interviene a smaltire gli arretrati e frenare i tempi lunghi
PALERMO – L’elemento che caratterizza il sistema giudiziario italiano è, purtroppo, la lentezza, che genera una mole di arretrato difficilmente esauribile. Il dato emerge, costantemente e ripetutamente, sia all’interno dei rapporti indipendenti sia nel corso delle presentazioni delle relazioni di apertura dell’anno giudiziario, anche, nei vari tribunali siciliani.
Nel marzo scorso, il governo nazionale, al fine di deflazionare il carico di lavoro del sistema giudiziario italiano, ha introdotto il nuovo istituto della Mediazione civile e commerciale. In termini pratici la mediazione, prevista nel decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, rappresenta il procedimento, extra giudiziale, attraverso il quale giungere, tra le parti di una controversia, ad una possibile conciliazione degli interessi in campo.
Tale obiettivo sarà raggiungibile, dal punto di vista pratico, grazie al supporto degli organismi di mediazione, ovvero enti pubblici o privati, abilitati a svolgere il procedimento di mediazione, iscritti in un apposito registro, presso il ministero della Giustizia.
In particolare, entrando nei dettagli dello stesso decreto legislativo vengono distinte tre differenti tipologie di mediazione: quella facoltativa, quando viene liberamente scelta dalle parti; quella obbligatoria, prevista in numerosi casi come, ad esempio, nelle controversie relative al condominio, alla locazione, ai contratti assicurativi, al risarcimento del danno derivante da responsabilità medica; quella giudiziale, quando è il giudice ad invitare, con una specifica ordinanza, le parti ad intraprendere un percorso di mediazione.
È opportuno precisare che solo dal marzo 2011 sarà possibile esperire il tentativo di mediazione nei casi in cui è prevista l’obbligatorietà. Nell’arco temporale che intercorre tra il decreto legislativo, dello scorso marzo, e l’avvio dell’obbligatorietà della mediazione, il ministero della Giustizia dovrà produrre dei decreti attuativi, che precisino meglio i “confini” entro cui la mediazione potrà e dovrà operare. Pertanto, il tema è divenuto oggetto di un dibattito tra le istituzioni e gli esperti del settore. In particolare, in una nota, recente, il Consiglio nazionale forense ha chiarito la posizione dell’Avvocatura, proponendo di avviare il sistema gradualmente, da un lato, per verificare, settore per settore se vi siano effetti positivi, dall’altro per avere il tempo di predisporre gli organismi forensi e per formare i conciliatori. Di qui la necessità, secondo il Cnf, di “allungare i tempi di attuazione in modo che il sistema non imploda nel momento stesso in cui è messo in funzione”.
Il Consiglio nazionale forense, inoltre, ritiene la presenza dell’avvocato, attualmente non obbligatoria, necessaria, “perché nessun cliente, che non versi in gravi necessità economiche, si avventurerebbe da solo nella conciliazione, che comporta rinuncia a diritti e alla modificazione della situazione giuridica esistente, senza essere in grado di comprendere le scelte migliori da farsi”.Tra le associazioni, che da anni si occupano di Mediazione, giungono punti di vista differenti, l’Anpar., Associazione nazionale per l’arbitrato & la conciliazione, in una nota del suo presidente, Pecoraro, si sottolinea come “la giustizia è al collasso, e portare solo eccezioni in questo momento, significa non voler risolvere la questione giustizia civile, dove le controversie continuano ad aumentare in modo vertiginoso, a discapito dei cittadini e della competitività del Paese”; dello stesso punto di vista è il presidente dell’Associazione nazionale conciliatori-Isdma, Dino Causa, che evidenzia “la necessità di rendere obbligatoria la mediazione in tempi brevi, consentendo a tutti i soggetti in campo di adempiere alla propria mission adeguatamente”.
La mediazione diventa obbligatoria decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 28 del 4 Marzo 2010. È imposta dalla legge, pena l’improcedibilità nelle sedi giudiziarie, nelle controversie con oggetto:
• condominio;
• diritti reali;
• divisione;
• successioni ereditarie;
• patti di famiglia;
• locazione;
• comodato;
• affitto di azienda;
• risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti;
• risarcimento del danno derivante da responsabilità medica;
• risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità;
• contratti assicurativi, bancari e finanziari.