L’amministrazione finanziaria da 10 anni dialoga col cittadino - QdS

L’amministrazione finanziaria da 10 anni dialoga col cittadino

Michela Forastieri

L’amministrazione finanziaria da 10 anni dialoga col cittadino

martedì 10 Agosto 2010

In Sicilia il Garante del contribuente gestisce ogni anno circa 600 richieste di intervento. Obiettivo primario: individuare i redditi effettivamente sottratti a tassazione

PALERMO – Cerca di diventare adulto, ma il suo è un cammino molto difficile visto che, sin dalla sua nascita, non ha mai ricevuto molta considerazione, anzi – piuttosto che essergli garantito il necessario per il suo normale sviluppo – è rimasto spesso trascurato e, sicuramente, privo dell’attenzione che, normalmente, i genitori rivolgono verso i propri figli.
Stiamo parlando dello Statuto dei diritti del Contribuente, ossia la Legge 27/7/2000 n. 212, che ha compiuto dieci anni il 27 luglio scorso.
E pensare che la sua nascita, dieci anni fa, era stata  accolta non grande soddisfazione, non solo dei contribuenti, ma anche da tutti gli addetti ai lavori, sia dell’Amministrazione Finanziaria che del settore dei professionisti. Ma d’altronde non poteva essere diversamente, visto che si stavano introducendo norme che  ponevano “paletti” al Legislatore, regole all’Amministrazione finanziaria,  istituivano e  rafforzavano istituti come quello dell’interpello e della compensazione,  prevedevano limiti temporali all’attività ispettiva fiscale,  stabilivano l’irretroattività delle norme tributarie,  istituivano il Garante dei Contribuente.
Eppure, a causa della fragilità della sua “costituzione” (lo Statuto dei Diritti del Contribuente” è stato varato con legge ordinaria), la violazione delle disposizioni in esso contenute è sempre stata un fatto ordinario, non essendo prevista alcuna sanzione nel caso di difformità delle legge rispetto allo Statuto e nel caso di ogni altra violazione da parte degli Organi amministrativi chiamati ad applicarlo.
Così, la disposizione sulla irretroattività delle norme fiscali continua ad essere tranquillamente disattesa; la compensazione tra debiti e crediti fiscali, nonostante le norme esistenti da prima e le altre successivamente emanate, non trova ancora completa applicazione; l’autotutela resta ancora un principio che, seppure in misura molto minore rispetto al passato, continua ad avere resistenze spesso legate al timore dei funzionari di spingersi eccessivamente in avanti accogliendo richieste di interventi di annullamento o di riduzione di pretese fiscali che l’ufficio non ha perfettamente dimostrato.
Secondo una stima dell’Associazione nazionale magistrati tributari, in questo decennio le violazioni dello Statuto a causa dell’emanazione di disposizioni legislative non conformi sono state circa 400.
Una quantità che dà sicuramente l’idea della situazione e suggerisce l’opportunità dell’emanazione di un nuovo Statuto, questa volta però con un’apposita legge costituzionale, non derogabile e non modificabile se non con altra norma di pari rango.
Si è detto prima del Garante del contribuente, un organo collegiale autonomo ed indipendente ed avente competenza territoriale uguale a quella delle Direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate.
Nella nostra Isola il Garante del Contribuente gestisce annualmente circa 600 richieste d’intervento, e la percentuale delle segnalazioni che ottengono un risultato positivo è quasi il 50%. Questo grazie alla fattiva opera di intermediazione dei suoi componenti e della capacità di dialogo con gli Enti impositori, principalmente con l’Agenzia delle Entrate.
  Dopo dieci anni, quindi, il bilancio dello Statuto dei diritti del Contribuente può essere considerato positivo. D’altronde, dopo un lunghissimo periodo in cui l’Amministrazione Finanziaria si trovava in una situazione di assoluta supremazia rispetto ai cittadini, l’introduzione di una nuova cultura di rispetto verso l’utenza ed una cultura fiscale improntata alla reciproca fiducia fisco-contribuenti ed alla compliance, i risultati non potevano che essere positivi.
Ci auguriamo comunque che, tra breve, uno Statuto con una forza di incisione maggiore ed un sistema fiscale capace di individuare i redditi effettivamente sottratti a tassazione, possano assicurare – da un lato –  il rispetto di tutti i diritti dei contribuenti e -dall’altro – la vera applicazione dell’art.53 della nostra Costituzione.
 


Dipendenza logistica dall’Agenzia delle Entrate
 
PALERMO – Il Garante del contribuente, stante la sua composizione (un magistrato, un professionista ed un dirigente o un  generale dell’Amministrazione Finanziaria o della Guardia di Finanza), appare abbastanza in grado di svolgere le proprie funzioni, ma che, a causa delle dipendenza logistica dall’Agenzia delle Entrate e, soprattutto, a causa della mancanza di effettivi poteri, stenta a far valere le giuste ragioni del contribuente, potendo esclusivamente avvalersi della propria capacità di convincimento verso i dirigenti dell’Agenzia e degli altri enti impositori.
Un’opera – comunque – che non resta mai sterile perché in tutte le occasioni di intervento del Garante, l’Ufficio viene sempre posto nella condizione di dovere formalmente controbattere le sue osservazioni e di motivare l’eventuale intenzione di disattenderle, ed assumendo in questo modo la responsabilità di portare avanti contenzioso inutile oppure di offuscare l’immagine dell’Amministrazione.
 Forse sarà un Organo poco conosciuto, ma dalle relazioni che semestralmente ed annualmente i Garanti sono chiamati a rendere emerge un lavoro che, specialmente in alcune regioni, come in Sicilia, è abbastanza consistente ed efficace.

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