Lo scorso 26 aprile per accelerarne la diffusione, il ministro per la Pubblica amministrazione e l’Innovazione ha affidato al Formez la realizzazione di un’indagine diretta a quantificare la dotazione effettiva di Pec delle Pa. Per la Sicilia, l’obiettivo del Ministro è stato raggiunto. Risultavano inadempienti (e l’uso del passato qui è d’obbligo), tra gli altri: la Regione Siciliana, i Comuni di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Enna. Navigando oggi tra i siti internet istituzionali, è possibile visualizzare, anche sulle home page di questi Comuni, almeno un indirizzo Pec tra i contatti.
Ma non rallegriamoci troppo. A smentire il trend virtuoso ci pensa l’Università di Messina, dove gli studenti dell’Ateneo messinese non si sentiranno “al passo” con la Pec. Dopo una lunga ricerca sul sito istituzionale dell’Università, infatti, per loro ancora nessun indirizzo di Posta certificata anche se, l’ufficio competente ci tiene a sottolineare che hanno già fatto richiesta e attendono risposta.
– Direttiva del ministro per l’Innovazione e le tecnologie del 18 novembre 2005, (la Pec è considerata strumento di comunicazione irrinunciabile e prioritario, anche nei confronti dei propri dipendenti).
– Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Cda) – art. 6 (tutte le amministrazioni pubbliche hanno l’obbligo di dotarsi di Pec) e art. 47 comma 3 (ogni pubblica amministrazione deve istituire una casella Pec per ciascuno registro di protocollo entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore).
– Legge 28 gennaio 2009, n. 2 – art. 16 comma 8 (dare comunicazione al DigitPA di ciascun indirizzo Pec istituito), art. 16bis comma 6 (che stabilisce l’obbligo per le imprese di indicare il proprio indirizzo Pec nella domanda di iscrizione al registro delle imprese e l’obbligo per le amministrazioni di comunicare con i propri dipendenti solo tramite Pec), comma 7 (tutti i professionisti iscritti in albi ed elenchi devono essere muniti di Pec).
– Legge 18 giugno 2009, n. 69 – art. 34 (entro il 30 giugno 2009 chi ha la Pec deve pubblicarla sulla home page del proprio sito istituzionale).
– Legge 102 del 3 agosto 2009 (è instituito l’indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche).
– Codice dell’Amministrazione digitale (Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005) art. 54 comma 2-ter (obbligo per tutti di pubblicare l’indirizzo Pec sulla home page del sito istituzionale).
– Decreto legislativo n. 150 del 2009 (il mancato assolvimento degli adempimenti relativi alla Pec influisce sulle performance e può essere sanzionato in quanto l’inosservanza di disposizioni di legge e una fattispecie di uso improprio di denaro pubblico).
Per i professionisti tale obbligo decorre già da novembre 2009, mentre per le nuove imprese da novembre 2008. Per ciò che riguarda quelle già esistenti, invece, l’obbligo si estende a novembre 2011, termine entro il quale anche loro dovranno essere dotati di Pec. Questo particolare strumento consente ai professionisti di gestire le comunicazioni ufficiali con gli enti di previdenza e in generale con la Pubblica amministrazione centrale e locale più velocemente e semplicemente.
Le imprese, peraltro, dal canto loro, possono gestire in maniera più efficace le comunicazioni con Inps e Inail, con la Camera di Commercio, con l’Agenzia delle Entrate, con la Pubblica amministrazione e, infine, possono utilizzarla positivamente anche per l’invio di fatture, ordini o contratti.
Al fine di realizzare un rapporto di collaborazione con le imprese e diffondere l’utilizzo delle Ict, inoltre, il dipartimento per la Digitalizzazione della Pubblica amministrazione ha di recente firmato un protocollo d’Intesa con Siav S.p.a., società leader nella fornitura di soluzioni per l’archiviazione e la gestione elettronica dei documenti e workflow.
L’accordo prevede la possibilità da parte delle Pa interessate di scaricare gratuitamente il software “Pec Manager Pa”, che consente alle Amministrazioni la gestione e l’archiviazione integrata di Pec e di tutti i documenti digitali e cartacei, in modo altamente automatizzato ma più semplice e sicuro.