A questo proposito, un punto importante era stato individuato nella definizione dei criteri di bioedilizia previsti dall’art. 3 della legge: “Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente” che al comma 3 prevede che “Gli interventi possono prevedere aumenti fino al 25 per cento del volume degli edifici ad uso residenziale, con obbligo di utilizzare le tecniche costruttive della bioedilizia. Il suddetto limite è incrementato del 10 per cento, per un aumento complessivo fino al 35 per cento, qualora siano adottati sistemi che utilizzino fonti di energie rinnovabili che consentano l’autonomia energetica degli edifici”.
Sempre l’art. 3 al comma 7 prevede “Con decreto dell’assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, emanato entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono definite le caratteristiche tecniche per gli interventi di bioedilizia di cui al comma 3”.
Su questo punto Salvatore Falzone, capo di gabinetto dell’assessore regionale alle Infrastrutture Luigi Gentile, aveva annunciato che “entro il termine del 25 giugno l’assessore emanerà il decreto sui criteri della bioedilizia”. Ed aveva lasciato intendere che “le osservazioni e le richieste di modifica avanzate dall’Ance Sicilia e dagli ordini professionali saranno analizzate dal governo regionale anche per valutare l’opportunità di un’eventuale futura modifica del Piano casa”.
Sul “Piano casa” le notizie provenienti da coloro che tale “piano” dovrebbero utilizzare riportarono da subito una serie di dubbi e osservazioni sull’applicabilità di una legge che, per diventare operativa, ha bisogno di sciogliere le perplessità di imprese, professionisti e cittadini che troppo spesso si sono scontrati con meccanismi farraginosi e continuamente rivisti.
Il decreto dell’assessorato alle Infrastrutture e mobilità, in materia di caratteristiche tecniche per gli interventi di bioedilizia di cui al comma 3, articolo 3, della legge sul Piano Casa, è stato pubblicato nella G.U.R.S. n. 33 del 23 luglio 2010, “Definizione delle caratteristiche tecniche costruttive per gli interventi di bioedilizia di cui all’art. 3 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 6”.
Il decreto individua nell’art. 2 le caratteristiche tecniche per gli interventi di bioedilizia raggruppandoli in cinque aree: area 1ª energia; area 2ª acqua; area 3ª rifiuti; area 4ª materiali; area 5ª salute e confort e all’interno di ciascuna sono elencate nel dettaglio le azioni riconducibili a ciascun settore. Si va dall’“Utilizzo di caldaie ad alto rendimento a miscelazione o a condensazione o di caldaie a biomassa”, all’utilizzo di “materiali eco-etichettati – tutti i materiali in possesso di certificazioni per la bioedilizia ed etichette ecologiche – marchio europeo ECOLABEL EPD ISO 1”, al “dimensionamento e organizzazione degli spazi destinati alla raccolta differenziata dei rifiuti dell’edificio in base alla sua destinazione d’uso ed al numero degli utenti”.
Il primo apprezzamento è stato espresso dalla Consulta degli Ordini degli ingegneri di Sicilia: “Il decreto emanato – sostiene il presidente Gaetano Fede – accoglie buona parte delle proposte della specifica commissione della Consulta, avanzate all’inizio del mese di giugno all’assessore Gentile; infatti le caratteristiche tecniche per gli interventi di bioedilizia sono raggruppate in cinque aree ed in ognuna delle aree vengono indicate una serie di azioni da sviluppare al fine di dare effettivo seguito ai principi della bioedilizia. L’unico rammarico è stato quello di non vedere la 6ª area individuata dalla Consulta, legata ai principi di “informazione e gestione”, che proponeva l’importante istituzione, almeno per gli interventi connessi alla legge, del “libretto casa”. Siamo certi però – conclude Fede – che troveremo in occasioni successive la possibilità di un fattivo confronto sulla specifica materia con l’assessore Gentile ed il suo staff”.
Resta da vedere se il dettagliato elenco nel quale continuamente si rimanda al fatto che “il produttore fornisce una dichiarazione completa, in forma esplicita, tecnicamente valida e chiara, delle materie prime componenti, anche riportando la specifica numerica relativa alla concentrazione percentuale limite di determinate materie prime, del luogo di produzione e tutte le istruzioni ed avvertenze utili allo smaltimento del prodotto”, sia quello che imprese e professionisti attendevano e se, in un territorio nel quale anche le etichette della frutta creano dubbi, esistano produttori “ecocompatibili” in grado di fornire “etichette ecologiche – marchio europeo ECOLABEL EPD ISO 1”.
A tale riguardo, riportiamo sotto il box nel quale avevamo evidenziato (nella nostra pagina del primo giugno scorso) due scadenze imposte dagli articoli 6 e 9 della legge e che appunto riguardano “la registrazione di un marchio di qualità ambientale ed energetica per gli edifici realizzati con i criteri di cui al comma 1”.
Nella seconda parte della pagina abbiamo voluto riassumere le domande ed i dubbi che i lettori ci hanno trasmesso. Tutte domande cui si deve dare risposta da parte delle amministrazioni: Regioni, Comuni, Agenzie del Territorio, Catasto, Genio civile, e via enumerando.