Il decreto impone (art. 3) ai soggetti pubblici e/o privati accreditati, che siano erogatori di prestazioni specialistiche, di “attivare le agende di prenotazione differenziate secondo i criteri stabiliti nel nuovo regolamento”. Si prescrive inoltre che, a partire dall’1 ottobre di quest’anno, su ogni prescrizione di prestazione specialistica ambulatoriale, effettuata seguendo il ricettario unico regionale, vanno riportate particolari indicazioni quali, la formulazione della diagnosi o del quesito diagnostico, la specifica indicazione del livello di priorità clinica nel caso di prestazioni critiche e l’indicazione se si tratta di prescrizione “suggerita” dallo specialista.
Queste indicazioni costituiscono anche il presupposto necessario per l’ammissibilità di un eventuale relativo rimborso. A partire da quella scadenza, dunque, e secondo i dettami stabiliti all’art. 97 della legge regionale n. 11 del 12 maggio 2010, non potrà più essere accettata dalle strutture pubbliche e private accreditate, una ricetta di prestazioni in cui manchino le indicazioni sopra elencate.
Vi è poi il caso particolare del medico che utilizzi il ricettario unico regionale ma allo stesso tempo segnali la prestazione come “suggerita”. In questo caso, il soggetto prescrittore dovrà trascrivere, nella voce “campo a disposizione delle regioni”, il numero di iscrizione all’Ordine con la sigla provinciale in cui ha sede l’Ordine professionale del soggetto che ha stilato la prestazione cosiddetta “inducente”.
Ecco i criteri fissati dal documento: 1) severità del quadro clinico (incluso il soggetto diagnostico); 2) prognosi (quoad vitam o quoad valitudinem); 3) tendenza al peggioramento a breve; 4) presenza di dolore e/o di deficit funzionale; 5) implicazioni sulla qualità di vita; 6) casi particolari che richiedono trattamenti in un tempo prefissato; 7) caratteristiche eccezionali del paziente, purché dichiarate dal prescrittore.
In seguito all’attribuzione del livello di priorità, le strutture erogatrici dovranno adottare agende di prenotazione differenziate: emergenza-urgenza, che va sempre indirizzata in pronto soccorso; prestazione di tipo U (urgente), da trattare entro 24-48 ore; prestazione di tipo B (breve), trattabile entro 10 giorni; prestazione di tipo D (differibile), trattabile entro 30 giorni e, infine, prestazione di tipo P (programma), che si riferisce ad una prestazione programmata. (mm)