Risarcimento da inadempimento per un pacchetto turistico - QdS

Risarcimento da inadempimento per un pacchetto turistico

Vincenzo Ragazzi

Risarcimento da inadempimento per un pacchetto turistico

sabato 18 Settembre 2010

Organizzatore responsabile per le inosservanze dei termini contrattuali

Un lettore ci ha segnalato un caso: ha acquistato per il proprio viaggio di nozze un pacchetto tutto compreso, ma durante il viaggio il vettore che doveva operare alcuni voli ha dichiarato bancarotta, ed il Tour operator si rifiuta di riproteggere i passeggeri su altri voli. Cosa fare in questi casi?
Il Codice del Consumo ha stabilito il diritto dei consumatori al risarcimento di tutti i danni derivante dall’inadempimento totale o parziale delle prestazioni oggetto di un viaggio tutto compreso, ossia risultante dalla combinazione di almeno due dei seguenti elementi: “trasporto”, “alloggio”, “altri servizi turistici”, di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte.
L’organizzatore è responsabile per qualsiasi inosservanza dei termini contrattuali. Il passeggero può sporgere reclamo mediante racc. a/r indirizzata all’organizzatore entro 10 giorni dalla data del rientro. Di qualsivoglia inadempimento relativo il pacchetto turistico è responsabile il Tour Operator in qualità di organizzatore del viaggio. L’organizzatore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.
Quindi in caso di fallimento del vettore è il T.O che risponde nei confronti del consumatore. La Giurisprudenza di merito e di legittimità è oggi unanime nel riconoscere la risarcibilità del danno sofferto dal turista, derivante dai disagi e dallo stress patiti in conseguenza dell’inadempimento di uno qualsiasi degli elementi costitutivi del viaggio. Anche la Corte di Giustizia Europea ha dato il suo autorevole avallo a tale orientamento con un’importantissima sentenza del 12.3.2002.
Con sentenze del 2009 e del 2010 anche la Cassazione è intervenuta in materia di danno da vacanza rovinata, statuendo la risarcibilità dei danni, anche di natura non patrimoniale, subiti a causa dell’inadempimento contrattuale del Tour Operator. Tali danni sono ancor più gravi qualora si verifichino in occasioni speciali ed irripetibili, come ad esempio durante il viaggio di nozze. Pertanto nel caso segnalatoci il consumatore ha diritto alla riprotezione su altri voli a spese del T.O., e, in caso di rifiuto dell’organizzatore, può chiedere il risarcimento delle spese sostenute (acquisto nuovi biglietti, e così via), nonché dei danni morali subiti. 

Avv. Vincenzo Ragazzi
Collegio dei professionisti di Veroconsumo

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