Social network e furto d’identità si rischia sino a 1 anno di carcere - QdS

Social network e furto d’identità si rischia sino a 1 anno di carcere

Maria Chiara Ragusa

Social network e furto d’identità si rischia sino a 1 anno di carcere

martedì 04 Gennaio 2011

Sentenza della Cassazione richiama l’art. 494 del Codice penale

Rischia un massimo di un anno di carcere chi si appropria dell’identità altrui in rete.
Lo stabilisce la sentenza 46674/07 della Cassazione, che ha confermato la condanna di un uomo che aveva utilizzato un indirizzo e-mail intestandolo in apparenza ad una propria conoscente.
Secondo i Giudici di Legittimità infatti, integra il delitto di cui all’art. 494 c.p. la condotta di chi crea un indirizzo di posta elettronica spacciandosi per un’altra persona e intrattenendo rapporti con gli utenti della rete, atteso che viene leso l’interesse riguardante la pubblica fede, trattandosi di un ipotesi che può superare la ristretta cerchia d’un determinato destinatario, creando una costante insidia alla fede pubblica, e non soltanto alla fede privata e alla tutela civilistica del diritto al nome. (Cassazione penale, sez. V, 08/11/2007, n. 46674).
Sebbene si tratti di un attacco molto low-tech, è a tutti gli effetti un furto di identità, l’attribuzione a sé non di un nome inventato, cioè, ma di un nome di una persona specifica, utilizzato chiaramente per creare danni o turbare quella persona.
Ad essere richiamato dalla Cassazione è dunque l’articolo 494 del codice penale, che recita: 494 – Sostituzione di persona: “Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici è punito se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.”
La maggior parte dei giovani che chattano, si scambiano file, fotografie e video fortunatamente è abbastanza consapevole delle regole che vigono online; così come è a conoscenza del rischio di furto d’identità. Ma c’è ancora molto da fare se si pensa che: solo la metà dei giovani conosce le norme sulla privacy che riguardano la diffusione di foto online; il 41 per cento degli intervistati (sondaggio della Polizia di Stato) non crede che i social network possano fare pubblicità mirata in base al profilo (questo vuole dire che non sono pienamente consapevoli dei dati che condividono sul web); solo il 22 per cento dei ragazzi dice di conoscere bene i contatti presenti nella lista di amici.
Attualmente vi sono scarse tutele sulla riproduzione dei dati personali contenuti nei profili-utente che possono essere copiati da altri membri della rete, o da terzi non autorizzati e quindi venire usati, magari per essere pubblicati altrove. Quindi risulta molto difficile, o addirittura impossibile, ottenere la totale cancellazione dei propri dati da Internet, una volta che essi siano stati pubblicati.

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