Pa: dati sensibili sotto protezione - QdS

Pa: dati sensibili sotto protezione

Pa: dati sensibili sotto protezione

martedì 18 Gennaio 2011

Il Garante per la privacy ha approvato le Linee guida per atti e documenti della Pa pubblicati sul web. Dall’Amministrazione i temini entro cui rimuovere da internet quanto pubblicato

PALERMO – Il Garante per la privacy approva, in via preliminare, lo schema delle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e di diffusione sul web di atti e documenti adottati dalle pubbliche amministrazioni”. Il testo, pubblicato on-line, consentirà alle amministrazioni pubbliche di gestire la pubblicazione, sui propri siti istituzionali, dei dati inerenti attività e informazioni personali dei propri funzionari.
Imposto dalla legge e sottolineato dallo schema suindicato, rimane il generale divieto di diffusione di dati idonei a rilevare lo stato di salute dei singoli interessati. Si consiglia alle amministrazioni di fare molta attenzione ai cosiddetti dati sensibili che, se non per i casi previsti dalla normativa, non devono essere mai pubblicati on-line. Fondamentale, per la divulgazione corretta delle informazioni, è capire preliminarmente che tipo di finalità perseguire.
Trasparenza, pubblicità o consultabilità? Le specifiche indicazioni, date dal Garante dal Privacy, consentiranno di garantire i diritti dei funzionari pubblici. I pericoli sono: che i dati possano rimanere on-line per un periodo superiore a quello previsto dalla normativa, che vengano a conoscenza di persone che non ne hanno diritto, che possano essere manipolati o indebitamente acquisiti da altri ed, infine, che i motori di ricerca li decontestualizzino rendendoli accessibili e fruibili senza nessun controllo. A tal proposito, l’amministrazione dovrà individuare periodi di tempo entro i quali determinati documenti dovranno essere rimossi dal web o inseriti in archivi non raggiungibili tramite i motori di ricerca. Per quanto concerne i contenuti, le disposizioni dello schema prevedono che non dovranno andare on-line “le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l’estensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l’amministrazione, idonee a rilevare taluna delle informazioni”. Altresì, le indicazioni per benefici per soggetti con handicap, riconoscimenti di buoni per anziani non autosufficienti, indicazioni di contributi erogati per malattia, ecc. E ancora, a tutela della privacy del funzionario, potrà e dovrà essere pubblicato il curriculum in formato europeo eliminando le parti che non servono per il raggiungimento delle finalità dell’ente.
No alle informazioni di carattere personale come: il numero di telefono, il domicilio provato, i cedolini dello stipendio, il codice fiscale, l’indirizzo e-mail personale e l’orario di entrata ed uscita. In linea di principio, concludendo, lo schema prevede che, al di fuori dei casi previsti dalla legge,  l’accesso on-line non è libero e incondizionato per tutti gli utenti. Si consiglia alle amministrazioni di applicare criteri selettivi alla consultazione dei dati personali, come nume utente e password, per evitare che malintenzionati utilizzino i dati rendendo inefficace il lavoro intrapreso.

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