La circolare n. 1 del 13 gennaio 2011 dell’assessore Caterina Chinnici prende le distanze dalla Finanziaria nazionale. Anche se la Regione dichiara di perseguire l’obiettivo del contenimento della spesa pubblica
PALERMO – Mentre a livello nazionale le amministrazioni pubbliche, adeguandosi alla nuova legge finanziaria del 2010, cercano di risparmiare facendo i conti con il contenimento della spesa per la finanza pubblica, in Sicilia l’assessore regionale per le Autonomie locali e la funzione pubblica Caterina Chinnici comunica che non ci sarà: “Nessuno stop per la riduzione dei costi della politica”. La finanziaria nazionale del ministro Tremonti, infatti, dispone una serie di riduzioni finanziarie per questi costi ma prevede che: “Le Regioni a statuto speciale disciplinino quanto previsto dalla legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione”.
Giuridicamente ottima soluzione, se non fosse che, per l’Amministrazione Lombardo, il comma 183 modificato dall’art. 1 del D.L. 25/1/2010 convertito con la legge 26/3/2010, rappresenta la miglior via di fuga dal cosiddetto “risparmio” e il miglior modo per garantire privilegi servendosi dell’autonomia regionale. La circolare n. 1 del 13/01/2011 spiega l’assessore: “emanata per evitare equivoci e applicazioni disomogenee della normativa nei vari enti locali”, dispone che le riduzioni previste in ambito statale non troveranno applicazione nell’ordinamento regionale. “Nessuno stop, quindi, a tutte quelle disposizioni per la riduzione dei costi della politica introdotte con la Finanziaria nazionale dal ministro Tremonti – dichiara la Chinnici – che, però, così come chiarito dall’Ufficio legislativo e legale, non si applicano in Sicilia vista la potestà esclusiva della Regione in materia”.
Ma di cosa, esattamente, la Sicilia non si priverà? Vediamolo più da vicino. La legge finanziaria dello Stato 23 dicembre 2009, n. 191, all’art. 2, comma 186, modificato dall’art. 1 del D.L. 25/1/2010, n. 42 prevede l’obbligo per i comuni di sopprimere: la figura del difensore civico comunale, le circoscrizioni di decentramento comunale (tranne che per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti), la figura del direttore generale (tranne per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti) e i consorzi di funzioni tra gli enti locali (ad eccezione dei bacini imbriferi montani). Peraltro, si da la possibilità di delega da parte del sindaco per l’esercizio delle proprie funzioni a non più di 2 consiglieri (o nei comuni con popolazione non superiore a 3000 abitanti, alla nomina degli assessori).
Per ciò che attiene i costi della politica – i cui interventi sono individuati dal D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito con la Legge 30 luglio 2010, n.122 – la “corte siciliana” non può rinunciare ai seguenti privilegi: rimborso spese ed eventuali gettoni di presenza per i titolari di cariche elettive (le legge nazionale dice non dovranno superare i 30 euro per ogni seduta), gettone di presenza e indennità per i consiglieri circoscrizionali, cumulo di emolumenti per i parlamentari nazionali ed europei e per i consiglieri regionali, rimborso spese, diverse da quelle di viaggio, per le partecipazioni ad organi o commissioni fuori dall’ente di provenienza. E concludendo, sembra che l’amministrazione regionale ritenga indispensabile garantire a chi, eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo, la possibilità di ricevere più emolumenti. Il D.L. 31 maggio 2010, n.78, convertito con la Legge 30 luglio 2010, n.122 all’art. 5 stabilisce, invece, che le necessità a cui la regione Sicilia non può rinunciare diventeranno fonte di risparmio per le altre regioni italiane.
Pur riconoscendo la bontà dell’intento delle norme gli enti locali rimangono liberi nell’allocare le risorse
Con un interessante linguaggio giuridico, le indicazioni della circolare n. 1 del 13/01/2011 specificano le motivazioni che hanno portato “il legislatore” a richiamare lo Statuto regionale senza applicare le norme statali. Esse: “fissano limiti alle spese – si legge – e sono espressione della finalità di coordinamento finanziario e come tali applicabili anche alle autonomie speciali in considerazione dell’obbligo generale di tutte le regioni … di contribuire all’azione di risanamento della finanza pubblica”.
Pertanto, pur conoscendo la volontà e la necessità dello Stato di contenere le spese, la circolare specifica che le norme statali non possono fissare nè dar vincoli alle voci di spesa degli enti locali: “La legge statale può stabilire solo un limite complessivo – si legge sul documento – che lascia agli enti locali libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obbiettivi di spesa e non può fissare vincoli puntuali relativi alle singole”. Le modifiche al D.Lgs. n. 267/2000 depongono a favore di questo orientamento statale che cerca di perseguire il fine ultimo del contenimento della spesa pubblica ma è il legislatore regionale che, non solo non ha adottato la norma statale ma, anzi, l’ha riscritta interamente con la Legge regionale 23 dicembre 2000 rinviando solo in poche occasioni alla normativa statale. Per questo, conclude l’assessorato: “Gli enti locali in indirizzo continueranno ad applicare, in relazione agli istituti oggetto delle sopra richiamate norme statali, in atto non recepite dal legislatore regionale, la normativa vigente nella Regione siciliana”.
Non si può toccare lo status di amministratore locale
Secondo l’Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana, la finanziaria nazionale non si applica, per le norme in questione, in Sicilia, “vista la potestà esclusiva delal Regione in materia”. Per evitare qualsiasi equivoco in materia, l’assessore Chinnici ha provveduto ad emanare il documento esaminato in questa pagina.
Particolarmente rilevante sulla circolare dell’assessorato delle Autonomie locali e della funzione pubblica è il riferimento continuo allo “status di amministratore locale”. Le motivazioni addotte per il mancato recepimento della normativa statale afferiscono ad una serie di norme con le quali, nel tempo, la Regione ha legiferato su questa materia.
Le disposizioni sancite dalla legge statale: “refluiscono in materia rilevante sullo status di amministratore locale – si legge sulla circolare – e sull’assetto ordinamentale ed organizzativo degli enti medesimi”.
Il legislatore regionale continua la circolare: “ha dettagliatamente legiferato in materia di status degli amministratori locali con la legge regionale n. 267/2000 e, proprio per conformarsi all’obbiettivo di contenimento della spesa pubblica già introdotto dalla legge finanziaria 2008 (L. 244/2007), è intervenuto anche con la legge regionale n. 22/2008 apportando innovazioni sempre in materia di status degli amministratori locali (circolare n. 1 del 20 febbraio 2009)”. Anche perché frutto di recenti polemiche circa l’assunzione dell’ultimo contingente composto da 5000 unità, è ormai quasi chiaro che, per il reggente Lombardo, “gli amministratori locali” rappresentano un esercito armato di voti da tener sempre pronto in caso di improvvisa battaglia elettorale. L’autonomia regionale, sembra per quest’ultima puntata, esser stata convocata e nominata difensore a servizio e tutela dei privilegi dei cavalieri di corte.