In particolare il Giudice ha censurato il comportamento del vettore che aveva modificato l’orario di partenza del volo senza comunicarlo al passeggero.
Infatti tale condotta è illegittima, poiché l’orario di partenza di un volo costituisce uno degli elementi essenziali del contratto di trasporto aereo, e, nel caso di sua modifica, il contraente–passeggero deve esserne notiziato in maniera certa.
I giudici, con l’autorevole intervento del 19.11.2009, hanno ancora una volta dimostrato particolare attenzione alla figura del passeggero, inteso quale contraente debole, affermando il pieno e legittimo diritto di ogni utente ad ottenere una compensazione pecuniaria in ipotesi di ritardata partenza del volo, qualora la stessa venga posticipata in maniera sensibile.
Segnalate a Veroconsumo (inviando una email a… ) eventuali disservizi subiti, affinchè possa aiutarvi ad ottenere il risarcimento dovuto per i danni patiti.
Avv. Vincenzo Ragazzi
collegio dei professionisti di Veroconsumo