Non è dovuta l’Iva sulla Tia - QdS

Non è dovuta l’Iva sulla Tia

Sebastiano Attardi

Non è dovuta l’Iva sulla Tia

sabato 12 Febbraio 2011

Rimborsi per chi l’ha pagata. Lo ha deciso una sentenza della corte Costituzionale del 2009

CATANIA – Con decorrenza dal 1999 molti Comuni d’Italia hanno sostituito la Tassa Smaltimento Rifiuti (cosiddetta “Tarsu”) con la Tariffa di Igiene Ambientale (TIA), così come è stato previsto  dall’art. 49 del D.lgs. n. 22 del 1997 (Decreto Ronchi) e dal DPR n. 158/1999. Ciò posto, va subito detto che le principali differenze tra la TARSU e la TIA riguardano il calcolo (in denaro) del contributo che, nel caso della TARSU è effettuato sulla base dei metri quadrati del proprio immobile (con una riduzione, nel caso si viva da soli), mentre nel caso della Tia la tariffa è determinata dai costi generici del servizio, ai quali si aggiunge poi una componente variabile legata al numero dei componenti del nucleo familiare, per cui essa è calcolata in base ai rifiuti effettivamente prodotti. Con il passaggio obbligatorio dalla  “Tarsu”  alla  “Tia”, è divenuto possibile, per i Comuni,  applicare su quest’ultima l’Iva al 10%.
Ciò è avvenuto però fino alla dichiarazione della Corte Costituzionale del luglio 2009, che,  con la sentenza n. 238 del 24 luglio 2009, ha stabilito che la TIA nonostante la denominazione di “ tariffa” è, in sostanza, una “tassa”, motivo per cui sulla stessa non è applicabile l’IVA, che pertanto è illegittima. Quindi, i cittadini potranno richiedere, al Comune, il relativo rimborso ove l’avessero già corrisposta. Infatti, sono oltre 6 milioni le famiglie italiane che, dal 1999 sino al 2009, hanno dovuto pagare l’IVA sulla “TIA”, e che oggi devono, però, avere indietro, in quanto non dovuta.
Ergo, per ottenere il rimborso, come prima cosa occorrerà controllare d’ essere in possesso di tutte le ricevute di pagamento relative alla Tia, accertando che,  nelle rispettive  fatture, sia stata effettivamente addebitata e pagata l’Iva. Dopo, il contribuente  dovrà soltanto avanzare una semplice richiesta, “in autotutela”, al Comune di appartenenza, chiedendo il  rimborso dell’Iva corrisposta, ma non dovuta .

avv. Sebastiano Attardi
collegio dei professionisti di Veroconsumo

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