Incidenti stradali e omissione di soccorso: risarcimenti previsti - QdS

Incidenti stradali e omissione di soccorso: risarcimenti previsti

Eloisa Bucolo

Incidenti stradali e omissione di soccorso: risarcimenti previsti

mercoledì 16 Febbraio 2011

Materia regolata dalla L. 990/1969 che ha istituito un fondo di garanzia

CATANIA – Nel corso del 2010 sono 585 gli episodi di pirateria stradale osservati dall’Osservatorio il Centauro-Asaps: 98 persone sono rimaste uccise (91 nel 2009), 746 quelle ferite (contro le 592 della precedente rilevazione).
Il 74,53% degli autori viene smascherato mentre “solo” il 25,47% resta ignoto! La geografia della pirateria stradale vede al primo posto la Lombardia, con 86 episodi (14,70%), al secondo il Lazio con 72 e poi l’Emilia Romagna con 67 casi. Al Sud purtroppo il primato l’ha la Sicilia con 48 eventi (8,21%) a seguire Campania 43 e Calabria 12, mentre sono solo 2 i casi in Basilicata. Le pene per l’omissione di soccorso, peraltro, sono fin troppo deboli: da 3 mesi a 3 anni.
A risarcire i cittadini coinvolti in incidenti causati da ignoti, provvede il Fondo di garanzia vittime della strada, istituito con legge n.990 del 1969. Purtroppo però i tempi d’attesa per ottenere il risarcimento sono molto lunghi e le famiglie coinvolte sono costrette in quei momenti a fronteggiare disagi e spese, talvolta anche fin troppo gravosi, senza poter contare su alcun sostegno.
La speranza di vedersi restituire, dopo tanti anni, almeno le spese anticipate per le cure può però talvolta essere disattesa. è quanto accaduto a un pedone, investito da un’auto pirata, che non avendo preso la targa, si era visto respingere la domanda di risarcimento dei danni subiti dalla compagnia di assicurazione designata dal Fondo di garanzia. I giudici di primo e secondo grado avevano desunto che l’infortunato, seppure sofferente, avesse avuto il tempo per identificare il mezzo investitore e avrebbe potuto annotare la targa anche grazie all’intervento di conoscenti sul luogo del sinistro.
Contrariamente, la Cassazione, intervenuta con sentenza n. 745 del 14 gennaio 2011, ha accettato il ricorso dell’uomo investito, precisando che, chiedere alla vittima di un sinistro l’obbligo di identificare il veicolo, prendendo il numero di targa o le generalità dell’investitore, si tradurrebbe in una “condotta troppo complessa e di onerosa attuazione” e di “non comune diligenza”.
La prova dei fatti può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di semplici tracce ambientali o dichiarazioni orali, situazioni di mero fatto, che al fine di evitare frodi assicurative, possono essere accertate mediante la verifica delle condizioni psicofisiche del danneggiato e la prova della compatibilità tra le lesioni e la dinamica dell’incidente, senza che il danneggiato debba necessariamente trasformarsi in un investigatore privato o in querelante.

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