BRUXELLES – Uno Stato membro deve comunicare all’interessato "la sostanza della motivazione di una decisione di divieto d’ingresso" nel suo territorio, ma può rifiutarsi di comunicare la motivazione "la cui divulgazione potrebbe compromettere la sicurezza dello Stato": è quanto ha stabilito la Corte di giustizia della Ue in una sentenza emessa ieri.
