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Asp vigilanti sulla sicurezza alimentare

Un decreto del dipartimento regionale Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico approva la procedura dei controlli. Con l’audit verifiche differenziate per tipologia e frequenza in funzione del “rischio utente”

PALERMO – Nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana  dello scorso 18 marzo è stato pubblicato il decreto regionale con oggetto “Approvazione della procedura regionale per la conduzione degli audit nel settore della sicurezza alimentare ai sensi del regolamento CE n. 882 del 29 aprile 2004 e del programma degli audit da realizzare nel corso dell’anno 2011”. Il decreto, datato 25 febbraio 2011, è firmato dal dirigente generale del dipartimento regionale per le Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico, Borsellino, ed è stato trasmesso alle Aziende sanitarie provinciali della Regione ed al ministero della Salute.
Nel dettaglio il regolamento CE n. 882 del 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ha come suo oggetto i controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. Uno dei requisiti base per l’autorità competente è quello di attuare controlli differenziati per tipologia e frequenza in funzione del “rischio utente”. Gli strumenti previsti dal regolamento comunitario sono verifica, ispezione, audit, sorveglianza, monitoraggio e campionamento.
Tra questi, l’audit è lo strumento più innovativo – ma anche meno conosciuto – da parte dei servizi che storicamente hanno effettuato il controllo ufficiale sugli alimenti per l’uomo, animali e mangime. In particolare, il regolamento CE n. 882 del 2004 statuisce che l’autorità competente assicura l’efficacia e l’appropriatezza dei controlli ufficiali sugli alimenti in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione ed è tenuta, inoltre, ad eseguire audit interni od esterni per verificare il raggiungimento degli obiettivi del medesimo regolamento prendendo misure appropriate alla luce dei relativi risultati.
L’applicazione della tecnica dell’audit prevede due requisiti: uno standard di riferimento, che è l’oggetto di valutazione dell’audit, e l’esecuzione dello stesso da parte di personale qualificato (formato, addestrato e valutato competente) che prende la denominazione di auditor. La definizione di uno standard pone importanti problemi concettuali, in quanto la legislazione di per sé non può essere assimilata a uno standard e inoltre essa non è stata ancora completamente definita in questi aspetti di standardizzazione dei processi su cui l’operatore del settore alimentare deve dare evidenza.
Pertanto è stata rilevata la necessità di predisporre un apposito programma di audit da realizzare presso le Aziende sanitarie provinciali della Regione e di approntare la relativa procedura con il corredo della documentazione necessaria. A sostegno del provvedimento è, anche, annoverabile il Piano regionale della prevenzione 2010-2012, contenuto nel decreto n. 3220 del 30 dicembre 2010 tra le cui priorità rientra anche l’applicazione dei modelli di audit sui servizi di controllo impegnati nel campo della sicurezza alimentare.
Nel decreto dello scorso 25 febbraio, ai fini della gestione e della conduzione del programma, viene individuato il servizio 4°, Igiene degli alimenti del dipartimento regionale per le  Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico, che dovrà avvalersi di un apposito gruppo di audit alla cui costituzione si provvederà entro la scadenza del 31 marzo 2011.