PALERMO – L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha realizzato, nel gennaio scorso, un nuovo progetto per favorire l’utilizzo corretto e consapevole degli strumenti del nostro futuro, che ha assunto la forma di una guida denominata i diritti dei consumatori nel mercato dei servizi di comunicazione elettronica, consultabile sul sito web www.agcom.it.
Veroconsumo dalle pagine del QdS, ha avviato un’analisi della guida. Nei servizi post-pagati, che sono quei servizi per i quali si è scelta la formula dell’abbonamento, può verificarsi che l’utente ritenga di non dover versare alcune somme che risultano in bolletta. È bene quindi sapere che c’è una specifica disciplina che riguarda sia la trasparenza della bolletta sia le contestazioni sulle somme. Le informazioni generali sulle modalità di pagamento dei servizi devono essere inserite nella Carta dei Servizi e nel contratto sottoscritto dall’utente devono essere evidenziate informazioni sulle modalità prescelte. Inoltre, una serie di precise informazioni devono essere indicate direttamente nella bolletta.
Se l’utente ha debitamente contestato le somme che ritiene di non dover pagare, l’operatore non può sospendere il servizio fino a che il reclamo non sia stato definito. Se poi viene avviata una controversia nei confronti dell’operatore, ci sono alcune altre regole sul divieto di sospensione in pendenza delle procedure di conciliazione e di definizione della controversia. In sintesi, comunque, finché perdura la controversia l’operatore non può sospendere il servizio né pretendere il pagamento delle somme contestate. In caso di accoglimento del reclamo, l’operatore è tenuto a rimborsare le somme erroneamente addebitate.
L’accredito degli importi dovuti deve essere fatto entro la prima fatturazione utile o, in caso di servizi prepagati, l’utente deve essere informato della possibilità di richiederlo. In ogni caso, a richiesta, i rimborsi, anziché detratti dalla fattura, devono essere liquidati con altro mezzo di pagamento di facile riscossione. Se si ritiene che il servizio sia stato usato in modo fraudolento da terzi (cosiddetti furti di traffico) è necessario presentare una denuncia alle Autorità competenti (Polizia delle Comunicazioni, etc..) nelle forme previste dalla normativa vigente. In quei casi, i pagamenti relativi al solo traffico denunciato in modo specifico come di origine fraudolenta possono essere sospesi fino alla definizione della controversia. In caso di frode accertata, inoltre, i pagamenti che non sono a imputabili all’utente, se già effettuati, vengono rimborsati.
dott. Pierangelo Bonanno
collegio dei professionisti di Veroconsumo
