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Contratti negoziati fuori dai locali commerciali: diritti dell’acquirente

Possibile recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo

PALERMO – È capitato un po’ a tutti noi di essere fermati all’uscita dalle scuole, dai supermercati, nelle piazze, o di essere invitati a una riunione in casa di conoscenti, e incontrare persone che ci propongono di acquistare enciclopedie, corsi di lingue straniere, oltre ad altri innumerevoli beni e sevizi.
Sono i cosiddetti contratti negoziati fuori dai locali commerciali, disciplinati dal Decreto legislativo n. 206/2005 noto come “Codice del Consumo”, e specificamente all’art. 45. In particolare, quest’ultimo disciplina i contratti tra un professionista ed un consumatore, riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati durante la visita del professionista al domicilio del consumatore, in area pubblica o aperta al pubblico  mediante la sottoscrizione di una nota d’ordine, durante un’escursione organizzata dall’operatore commerciale al di fuori dei propri locali commerciali, ecc. Tale disciplina, da parte del legislatore comunitario, rappresenta un momento importante nella tutela del consumatore, in quanto, spesso, quest’ultimo esprime il proprio consenso in situazioni psicologiche di disagio, confusione, soggezione o sorpresa, e quindi senza poter riflettere con ponderazione sulla validità dell’acquisto, o senza poter vedere il bene o provare il servizio prima di esprimere la propria decisione.
Pertanto, il consumatore ha sempre il diritto di recedere dal contratto stipulato fuori dai locali commerciali senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo: tale diritto è irrinunciabile e quindi ogni pattuizione contraria è nulla. Basta, dunque, inviare al professionista comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata A/R con avviso di ricevimento entro 10 giorni lavorativi che decorrono dalla firma, oppure un telegramma o un fax purché seguiti, entro le successive 48 ore, dall’invio di raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di controversia, il foro competente territorialmente è quello del domicilio (o residenza) del consumatore.

Avv. Iole Gagliano
collegio dei professionisti di Veroconsumo