Linee guida 2011 in base a: nuovo Cad (Dlgs 235/2010); delibera Civit 105/2010 e delibera Garante privacy 2 marzo 2011. Semplificare l’interazione tra amministrazione e utenti e consentire la facile reperibilità dei contenuti
Come vi avevamo già anticipato nel numero del Qds di sabato 21 Maggio a pagina 3: “Come avere siti web a regola d’arte”, sul sito del Ministero per l’innovazione e la pubblica amministrazione è disponibile la versione provvisoria delle “Linee guida per i siti web della PA” per l’anno 2011.
Rispetto alla pubblicazione del 2010 le versione attuale del documento acquisisce le indicazioni previste dalla nuova normativa del D.lgs. n. 235/2010 che modifica il Codice dell’Amministrazione digitale (Cad), della delibera Civit n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche”, e della Delibera del 2 marzo 2011 che contiene le linee guida emanate dal Garante della Privacy in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione sul web.
Le linee del 2011 sono suddivise in 6 sezioni e 1 sola appendice, in quanto gli altri tre allegati sono stati scorporati e raccolti nel “Vademecum n.1 – Indicazioni operative per la costruzione, lo sviluppo e la gestione dei siti web delle Pa”.
Due particolari novità introdotte al capitolo due sono rappresentate dalle sezioni dedicate alla Policy e al Csm (Content management system). La prima spiega che all’interno del piè di pagina di ogni sito deve essere disponibile la consultazione delle informazioni in merito alle caratteristiche generali dei contenuti, al loro corretto utilizzo e alle modalità di trattamento dei dati, consigliando di distinguere tra i dati inerenti le note legali e quelle relative alla Privacy. La seconda, invece, descrive le funzionalità di una nuova tipologia di software, disponibile sul mercato, che consente la modifica dei contenuti di un sito in tempi ridotti, anche da parte di coloro che non possiedono particolari competenze tecniche.
Come già previsto dalla L. n. 150/2000 e specificato dalla successiva normativa, la comunicazione pubblica rappresenta uno dei modi più efficaci per far partecipare attivamente il cittadino alla vita della polis. In questo percorso, attraverso i siti web, le amministrazioni sono obbligate a fornire uno strumento utile per la fruizione dei servizi, per l’informazione e per la formazione.
Caratteristiche principali di un sito istituzionale, come si legge nel documento, sono: la semplificazione dell’interazione tra amministrazione ed utenza, la trasparenza dell’azione amministrativa, la facile reperibilità e fruibilità dei contenuti e il costante aggiornamento. A tal proposito, è il nuovo Cad ad individuare, nell’ambito del principio di trasparenza, i dati minimi per assicurare la massima circolazione delle informazioni relative all’attività dell’apparato amministrativo.
La semplice consultazione dimostra già aprioristicamente la buona propensione dell’ente alla comunicazione con il cittadino. Nei casi in cui questo accade, e purtroppo non sono tantissimi, le linee guida predispongono anche una sezione per la fase di valutazione e monitoraggio. Per una buona performance, si consiglia di controllare la misura dei visitatori unici, le sessioni utilizzate dall’utente e la quantità e la qualità delle pagine visitate. Se i risultati sono minimamente vicini agli obbiettivi previsti, allora la vostra Pa comunica davvero.