PALERMO – Approvata il 14/05/’09, la L.R. n.6/2009 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2009” è frutto di un raccordo raggiunto tra le diverse parti politiche, le cui posizioni hanno dovuto necessariamente convergere con l’imperativo del Governo regionale di predisporre il contenimento della spesa pubblica.
Un presupposto garantito, attraverso gli articoli 3, 4, 5, e 6 della finanziaria 2009, contenenti disposizioni in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica regionale e, introdotte allo scopo di potenziare le misure finalizzate alla salvaguardia degli effetti della manovra. Ne chiarisce i contenuti la circolare n.11/2009, firmata da Vincenzo Emanuele e da Michele Cimino, rispettivamente Ragioniere generale e assessore al Bilancio e Finanze per la Regione Sicilia.
Con l’art. 3 ‘Limiti d’impegno’ si autorizza la restrizione dell’impegno di spesa attraverso stanziamenti corrispondenti agli effettivi pagamenti. In tal senso la norma interviene affinchè si evitino inutili immobilizzazioni di risorse finanziarie, che spesso risultano contabilizzati con impegni poliennali superiori alle erogazioni effettive o, in alcuni casi, impegni assunti in anni remoti ed in corrispondenza dei quali non sono mai stati effettuati pagamenti. Non a caso il provvedimento ha assunto quale riferimento temporale i pagamenti effettuati nel 2008 e quelli effettuati nel corso dell’esercizio provvisorio autorizzato per i primi quattro mesi del 2009. Nel caso in cui sussista l’obbligazione giuridicamente perfezionata nell’anno di assunzione dell’impegno pluriennale, si interviene con l’integrazione dello stanziamento di bilancio attingendo dal fondo di riserva, previa richiesta del competente Dipartimento.
Anche l’art. 4 ha un carattere prettamente tecnico. Elaborato in funzione di un’efficace razionalizzazione delle risorse, i contenuti normativi affrontano ‘Il controllo ed il monitoraggio della spesa per l’esercizio finanziario 2009’.
La direttiva, seppur di controtendenza, è figlia della L.R. 2/2007, la quale introduce il principio di limitare l’assunzione di impegni di spesa per importi non superiori ad un dodicesimo dell’impegno annuale. “Tuttavia, si ritiene opportuno evidenziare che, rispetto alla precedente disposizione, l’attuale normativa ne semplifica l’applicazione – spiega la circolare – individuando negli stanziamenti dei capitoli di spesa l’elemento su cui agire per l’applicazione della legge”.
Indirizzata alla gestione pubblica, compresi gli istituti, le aziende, le agenzie, consorzi, l’attività di controllo è connessa a due distinte autorità: ai Cra (centri di responsabilità amministrativa) della Regione ed al Presidente della Regione. I primi sono garanti sia nella fase della programmazione delle risorse sia nella fase più pertinente di controllo di ciascun atto di spesa disposto dalla coesistente amministrazione. Nel caso in cui l’andamento della spesa riferita al complesso degli stati di previsione per tutta l’amministrazione regionale sia tale da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni di bilancio, il presidente della Regione ha il potere di limitare, con proprio decreto, gli impegni ed i pagamenti per tutte le spese, comprese quelle autorizzate in forza di specifiche leggi. Nel dettaglio, una nota della circolare 11/2009 chiarisce che “il provvedimento di sospensione all’assunzione degli impegni di spesa e all’emissione del titolo di pagamento opererà a carico dei singoli capitoli individuati, già nella fase della segnalazione, a bloccare al sistema informativo le disponibilità residue su ogni capitolo di spesa interessato”.
Sono esclusi dal circuito di monitoraggio le spese non frazionabili in dodicesimi, derivanti da contratti o in generale da obbligazioni, nonché le spese relative ai trasferimenti agli enti pubblici comunali e provinciali, a scuole ed università pubbliche, ad aziende sanitarie ed ospedaliere, ed infine alla protezione civile.