“Maltrattamento di animali”. Il Codice penale parla chiaro - QdS

“Maltrattamento di animali”. Il Codice penale parla chiaro

“Maltrattamento di animali”. Il Codice penale parla chiaro

venerdì 15 Luglio 2011

Un uomo è stato condannato per aver provocato lesioni a tre cani

CATANIA – La legge 20 luglio 2004  n. 189 ha introdotto all’interno del Codice penale il Titolo IX-bis “Dei delitti contro il sentimento per gli animali”, laddove la nozione di “animale” può intendersi riferita alle specie viventi nei cui confronti l’uomo mostra comunemente sentimenti di pietà.
Nell’ambito di tale materia, all’articolo 544 ter c.p. – rubricato “maltrattamento di animali” – si sanziona la condotta di chiunque, per crudeltà o senza necessità: cagioni una lesione ad un animale; lo sottoponga a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche; somministri agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottoponga a trattamenti che producono un danno per la salute degli stessi. È previsto, inoltre, un aggravamento sanzionatorio se da questi fatti deriva la morte dell’animale.
 A titolo esemplificativo, si è ritenuto in giurisprudenza che possa rilevare penalmente l’abuso nell’uso del collare “antiabbaio”, atteso che ogni comportamento produttivo nell’animale di sofferenze che non trovi adeguata giustificazione costituisce incrudelimento rilevante ai fini della configurabilità del citato delitto contro il sentimento per gli animali (Cass. 13 04 2007 n. 15061).
La fattispecie è punibile a titolo di dolo generico, richiedendo la norma la cosciente e volontaria realizzazione delle condotte delineate, e prescindendo dalle finalità perseguite concretamente dal reo.
Di recente la Suprema Corte è intervenuta confermando la condanna nei confronti di un uomo che, con una catena corta, aveva legato tre cani a mezzi in disuso senza protezione ed in ambiente contaminato dalla presenza di rifiuti, provocando così lesioni agli arti e su altre parti del corpo (Sezione III penale – sent. 6 07 2011 n. 26368). Il ricorrente aveva sostenuto che locuzione “senza necessità” lo giustificasse, in quanto, a seguito di alcune fratture subite, si trovava in una difficoltà oggettiva fisica.
I Giudici di Piazza Cavour non hanno accolto la ricostruzione difensiva ritenendo che la nozione di “necessità”, richiamata dalla norma in questione, sia quella di cui all’articolo 54 c.p., nonché ogni altra situazione che induca al maltrattamento dell’animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l’aggravamento di un danno alla persona o ai beni.

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