Home » Restituzione dei doni fatti all’ex, pretenderli può configurare reato

Restituzione dei doni fatti all’ex, pretenderli può configurare reato

Devono essere restituiti solo i regali legati alla promessa di matrimonio

PALERMO – Dopo una rottura sentimentale c’è chi ripercorre le tappe del proprio rapporto per cercare una ragione alla rottura e chi invece si fa due conti in tasca!
Un noto spot pubblicitario recita che “un diamante è per sempre” ma se si tratta di un orologio?
Di questo si è occupata una recente sentenza della Suprema Corte (Sezione II pen. n. 3172/2011), la quale ha confermato la configurazione del reato di estorsione in capo ad un ragazzo di Salerno il quale, non rassegnandosi alla rottura del suo rapporto sentimentale aveva perseguitato in ogni modo la sua ex.
Il giovane campano non si è fatto mancare nulla dal sequestro di persona in auto al ferimento della ex fidanzata. Egli aveva minacciato la ragazza e la sua famiglia al fine di farsi restituire i regali donati durante la relazione sentimentale o l’equivalente degli stessi. Ma non contento, aveva persino preteso la restituzione delle spese affrontate durante la storia d’amore, spese che aveva rapidamente calcolato.
Vi è da dire che, secondo l’art.80 del codice civile, sussiste un obbligo di restituzione dei doni indipendentemente da chi abbia posto fine al rapporto. Devono esser restituiti solo i regali legati alla promessa di matrimonio, cioè nella presupposizione della celebrazione delle future nozze.
Nel caso di specie, il ragazzo ha cercato di giustificare il suo gesto come reazione all’abbandono e non aveva alcuno scopo di lucrare, ma la Corte ha affermato che “per la configurabilità del delitto di rapina, non si richiede lo scopo dell’agente di procurare a sé o agli altri un profitto di natura economica, ma è, al contrario sufficiente che il colpevole abbia operato un soddisfacimento di qualsiasi fine o bisogno, anche di carattere psichico”.
I giudici di piazza Cavour spiegano che se il diritto accampato fosse stato reale, il reato contestato sarebbe stato quello, meno grave, dell’esercizio arbitrario della proprie ragioni con violenza sulle persone, ma alla luce della costrizione messa in atto per raggiungere un ingiusto vantaggio che non potrebbe mai essere riconosciuto da un giudice, si commette un’estorsione.
Questo è, dunque, il crimine che si configura per il fidanzato “che dopo la rottura sentimentale con la propria ragazza, faccia ricorso a condotte violente ed intimidatorie per far valere nei confronti della stessa e dei suoi familiari la richiesta – non assistita da alcuna forma di tutela giuridica nel nostro ordinamento – di reastituzione di oggetti e somme di denaro elargiti per mero spirito di liberalità come manifestazione del proprio affetto”.

Nunzia Scandurra
collegio dei professionisti di Veroconsumo