Risarcimento per un ritardo o per la cancellazione di un volo - QdS

Risarcimento per un ritardo o per la cancellazione di un volo

Vincenzo Ragazzi

Risarcimento per un ritardo o per la cancellazione di un volo

venerdì 16 Settembre 2011
PALERMO – Continuano a piovere le sentenze di risarcimento per disservizi nel settore turistico e per rispondere ai diversi quesiti e ricordare cosa prevede la normativa italiana. Troviamo utile informare i lettori su una recentissima sentenza del Giudice di Pace di Catania che ha riconosciuto, con una pregevole motivazione dal punto di vista logico-giuridico, il risarcimento in ipotesi di disservizi aerei.
In particolare il Giudice, Avv. Eleonora Distefano, ha censurato il comportamento di un vettore che aveva cancellato un volo senza fornire adeguate informazioni ai malcapitati viaggiatori, trasferendo i 3 passeggeri-attori dall’aeroporto di Venezia a quello di Bologna, per poi partire dopo alcune ore e giungere a Catania a notte fonda.
Pertanto l’attento Giudice ha riconosciuto al passeggero un risarcimento commisurato alla compensazione pecuniaria prevista in caso di ritardo o cancellazione del volo (ai sensi del Regolamento Europeo CE n.261 del 2004), che, ricordiamo per chi ci legge, ammonta ad € 250,00 se la tratta da percorrere non supera i 1.500 Km, ad € 400,00 se l’itinerario di volo è ricompreso tra i 1.500 Km ed i 3.500 Km, e ad € 600,00 per tutte le tratte aeree superiori ai 3.500 Km al di fuori della Unione Europea; ed ha inoltre riconosciuto il diritto al risarcimento degli ulteriori danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dai passeggeri.
Pertanto il risarcimento riconosciuto a ciascun attore è stato in totale di € 550,00. 
Tale sentenza si allinea con l’orientamento più recente espresso dalla Corte di Giustizia Europea.
I Giudici comunitari infatti negli ultimi anni hanno sempre dimostrato particolare attenzione alla figura del passeggero, inteso quale contraente debole, affermando il pieno e legittimo diritto di ogni utente ad ottenere una compensazione pecuniaria in ipotesi di cancellazione e/o ritardata partenza del volo, nonché il risarcimento di tutti gli ulteriori eventuali danni subiti a causa dell’inadempimento contrattuale di un vettore aereo.

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