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Novità per i contribuenti minimi regime speciale dal 1° gennaio

Versamento del 5% (e non più del 20%) sulla differenza tra ricavi e spese

PALERMO – E’ durato quattro anni il così detto “Regime dei Minimi”. Era stato introdotto dal 1 gennaio 2008 e, dal primo gennaio 2012, ha cessato di avere applicazione. è stato sostituito sostituito però da un altro regime, ancora più agevolato, in quanto mantiene le stesse semplificazioni originariamente previste ma comporta il versamento del solo 5% (al posto del 20%) sulla differenza tra i ricavi o compensi riscossi nell’anno e le spese sostenute nello stesso periodo .
Il nuovo regime, tuttavia, è destinato, salva l’opzione per il regime ordinario, ad una platea di contribuenti estremamente più ridotta rispetto a quella precedente, essendo stato concepito principalmente allo scopo di agevolare le nuove attività ed in particolare, quelle poste in essere dai giovani che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età.
Fino al 31 dicembre del 2011, sono stati interessati al regime dei minimi tutti i soggetti persone fisiche, esercenti attività d’impresa, arti e professioni, residenti in Italia i quali:
a) avevano realizzato, nell’anno precedente, un volume d’affari non superiore a 30.000 Euro. Nel caso di inizio di attività nel corso dell’anno, si è tenuto conto di un volume d’affari presunto, comunque “ragguagliato all’anno intero”;
b) non applicavano regimi IVA “speciali” (agricoltura, editoria, regime del margine, spettacoli, ecc.);
c) non effettuavano cessioni all’esportazioni o altre operazioni assimiliate ai sensi degli articoli 8, 8bis, 9, 71 e 73 del D.P.R. 633/72;
d) non sostenevano spese per lavoro dipendente o erogavano somme a titolo di partecipazione agli utili;
e) non effettuavano, nel triennio precedente, acquisti di beni strumentali per un ammontare complessivo di 15.000 Euro;
f) non effettuavano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati o di terreni edificabili, nonché cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
g) non svolgevano, contemporaneamente allo svolgimento dell’attività d’impresa, arte o professione, altre attività in partecipazione a società di persone, associazioni professionali o società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che avessero optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 116 del TUIR.
Dal primo gennaio 2012 questi requisiti non bastano più. Il regime è applicabile, infatti, solo subordinatamente alla ulteriore condizione che si tratti esclusivamente di persone fisiche che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e che non hanno svolto attività nei tre anni precedenti. Attenzione, però, perché l’attività che si va ad iniziare non deve essere una mera prosecuzione di altra attività precedente ed in caso affermativo il regime è ammesso solo se i ricavi degli esercizi precedenti sono stati inferiori a 30.000 Euro. Il regime è applicabile pure per le persone fisiche che hanno intrapreso l’attività a partire dal primo gennaio 2008.
Il contribuente può avvalersi del nuovo regime agevolato solo per l’anno di inizio attività e per i quattro anni successivi. Tuttavia, in caso di soggetto di età inferiore a 35 anni, il periodo si protrae anche oltre i cinque anni, fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.
Con due provvedimenti del 22 dicembre scorso, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori istruzioni per l’applicazione del nuovo regime, con particolare riguardo all’imprenditoria giovanile.