Viaggi in formula all inclusive e tetto per risarcimento danni - QdS

Viaggi in formula all inclusive e tetto per risarcimento danni

Nunzia Scandurra

Viaggi in formula all inclusive e tetto per risarcimento danni

venerdì 13 Aprile 2012

Sentenza della Corte Costituzionale elimina il limite previsto in Italia

CATANIA – La Corte Costituzionale, con la sentenza 75/2012 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 15 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 111 – in Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, il c.d package.
Questa legge, infatti, secondo la Corte non è conforme alla delega conferita dal Parlamento al governo per attuare la normativa europea e dunque viola i principi fissati in materia dalla Costituzione, articoli 76 e 77.
Il viaggio tutto compreso si articola in una prefissata combinazione di almeno due elementi costitutivi del viaggio con durata superiore alle 24 ore: trasporto, alloggio, servizi turistici non accessori agli stessi (visite, escursioni con guide turistiche etc.).
Tale decisione si basa sull’art. 24 della legge comunitaria del 1993, il quale ha consentito dei limiti al risarcimento solo per i danni non riguardanti la persona. I fatti oggetto della controversia riguardavano il viaggio “tutto compreso” in Egitto di una coppia. Il servizio comprendeva il volo aereo, i trasferimenti da e per l’hotel a Il Cairo, il soggiorno per tre notti, l’escursione in bus ad Alessandria d’Egitto e una crociera per tre notti sul Nilo. Purtroppo, durante l’escursione ad Alessandria, l’autista, per una condotta di guida pericolosa ed imprudente, ha perso il controllo del mezzo e i due coniugi, a causa dell’incidente avevano riportato delle lesioni gravissime: deformazione del volto e amputazione del braccio destro.
A questo punto però a fronte  di un danno quantificato nel giudizio principale in 808.119,74 euro, l’importo massimo liquidabile previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio era di euro 313.500. La Corte, fondando il giudizio sulla direttiva del 1993 ha bocciato la norma italiana anche perché la norma europea non richiamava legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio – CCV) e pertanto non poteva imporre i limiti previsti dalla stessa per i danni alla persona provocati durante il trasporto terrestre rientrante tra le prestazioni oggetto del pacchetto turistico. Infatti, la Corte ribadisce che il legislatore delegato non sarebbe stato autorizzato ad introdurre la disciplina relativa ai danni alle persone così come prevista nella CCV.

Nunzia Scandurra
Collegio dei professionisti di Veroconsumo

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017