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Il Governo con i decreti deve recepire la direttiva Ue 7/2011

L’ordine del giorno G4 approvato al Senato per termini vincolanti di pagamento per la Pa. Ddl comunitaria 2011, iter troppo lungo: il 9 maggio ancora in Comm. Industria

Roma – Il Senato ha approvato lo scorso 11 aprile, l’ordine del giorno che impegna il Governo ad assumere tutte le iniziative necessarie per accelerare il recepimento e dare sollecita attuazione alla direttiva 2011/7/UE, la famosa direttiva che stabilisce dei tempi piuttosto rigorosi e non derogabili per il pagamento e gli obblighi relativi alle pubbliche amministrazioni.
Inoltre il Governo si impegna a rafforzare e a rendere operative i decreti attuativi e le disposizioni i cui all`articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall`articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In sintesi decreti che prevedono la compensabilità dei crediti non prescritti.
Infine si rafforzeranno le disposizione in materia cessione pro solvendo dei crediti e verrà valutata la possibilità di un intervento che autorizzi la Cassa Depositi e Prestiti ad acquisire i crediti delle imprese interessate dai ritardati pagamenti.
Al Parlamento, al momento, ci sono diverse iniziative legislative sulla questione annosa del ritardo dei pagamenti della Pa. La Commissione Industria ha programmato per la seduta di mercoledì 2 maggio il seguito della discussione del Ddl 2508 “Norme per la riduzione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali e per il recupero dei crediti, nonchè istituzione di un fondo rotativo presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per la delegazione di pagamento del credito delle imprese da recuperare mediante iscrizione del debitore ceduto al ruolo esattoriale” e delle connesse proposte dirette ad affrontare il problema del ritardo.
Un problema di enorme rilievo nell’attuale fase di crisi che e’ anche al vaglio della Camera con una serie di proposte di legge per le quali e’ stato messo a punto nei giorni scorsi un testo unificato.
La richiesta di termini vincolanti, in genere 60-90 giorni dalla data della fattura previsti in vari Paesi europei, e’ stabilita anche nell’articolo 12 della legge comunitaria 2011 in esame in varie Commissioni.
Ma sulla soluzione, che l’Esecutivo si e’ impegnato ad approfondire, grava la difficoltà di trovare gli oltre 60 miliardi di euro necessari a chiudere ritardati pagamenti che attualmente vanno oltre i 12 mesi e, in alcuni settori, raggiungono i due anni. La volontà della Industria del Senato di dire la sua con un organico schema normativo dovrà essere valutata alla luce dell’ampio lavoro già svolto in merito a Montecitorio. Solo che si tratta di norme con tempi di approvazione molto lunghi. In primis la legge comunitria 2011, che è passata al Senato, dopo l’approvazione alla Camera, ma per la quale la commissione Politiche dell’Unione Europea ha fissato fino alle ore 17 del 9 maggio il termine per la presentazione di emendamenti.
 

 
L’art. 12 del Ddl comunitaria 2011 si occupa dei ritardi dei pagamenti
 
Art. 12.
(Attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali)
    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell’economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g) e h), della presente legge nonché dei seguenti ulteriori princìpi e criteri direttivi:
        a) individuazione di modalità applicative della direttiva 2001/7/UE con riferimento ai contratti conclusi tra pubbliche amministrazioni e imprese prima del termine di cui all’articolo 12, paragrafo 4, della medesima direttiva 2011/7/UE;
        b) individuazione, con riferimento ai contratti conclusi prima del termine di cui all’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2011/7/UE, di una disciplina transitoria relativa ai pagamenti delle imprese che vantano crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per quanto concerne i relativi contratti di subfornitura;
        c) adeguamento delle procedure contabili in materia di flessibilità di bilancio e rafforzamento della programmazione dei flussi di cassa.(…)
 

 
Tra gli obiettivi. Ampliare le ipotesi di compensazione dei crediti
 
In particolare, il Governo si è impegnato a:
– “ad assumere tutte le iniziative necessarie per accelerare il recepimento e dare sollecita attuazione alla direttiva 2011/7/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 (…);
– a rafforzare e a rendere pienamente operative mediante l’adozione dei relativi decreti attuativi le disposizioni di cui all’articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevedono la compensabilità dei crediti non prescritti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo; nonche´ a valutare la possibilità di ampliare le ipotesi di compensazione dei crediti vantati dai privati nei confronti delle pubbliche amministrazioni con le obbligazioni di natura fiscale;
– a rafforzare ed estendere le disposizioni di cui all’articolo 12, comma 11-quater del decretolegge 2 marzo 2012, n. 16, in materia di cessione pro solvendo dei crediti, prevedendo a tal fine la possibilità di concessione della garanzia dello Stato ed un maggiore coinvolgimento del sistema bancario, anche a mezzo dell’utilizzo della liquidità derivante dai prestiti concessi ai medesimi istituti dalla Banca centrale europea;
– a valutare la possibilità di un intervento che, senza determinare le condizioni per la riclassificazione in aumento del debito pubblico, autorizzi la Cassa Depositi e Prestiti – anche attraverso società veicolo, costituite senza garanzia di ultima istanza dello Stato – ad acquisire i crediti delle imprese interessate dai ritardati pagamenti nei confronti della pubblica amministrazione, con particolare riferimento al comparto delle Regioni ed enti locali.