Risarcimento danni per incidente causato da un cane abbandonato - QdS

Risarcimento danni per incidente causato da un cane abbandonato

Massimo Piccolo

Risarcimento danni per incidente causato da un cane abbandonato

venerdì 11 Maggio 2012

Cassazione: il concessionario autostradale non ha responsabilità

PALERMO – Occhi aperti in autostrada. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 7032 del 9-5-2012, ha bocciato la richiesta di una cittadina, per il risarcimento del danno alla propria autovettura (finita contro il guard-rail) mentre percorreva l’autostrada; la sfortunata, si era vista tagliare la strada da ben due cani-vaganti.
La ricorrente aveva imputato “l’incidente”, alla cattiva manutenzione della rete di protezione adiacente la sede stradale. Peccato che nei paraggi dell’impatto, così come verbalizzato dagli agenti della Polizia stradale nel frattempo intervenuti, non vi erano segni di squarci o difetti nella recinzione.
Viceversa, nelle vicinanze, insisteva una Stazione di servizio, dalla quale (ipotizza la Cassazione) avrebbero potuto ben essere stati abbandonati i cani in questione da qualcuno, causando l’incidente occorso, in modo quindi del tutto fortuito ed imprevedibile e non certamente imputabile al concessionario autostradale, “Non potendosi esigere un onere di vigilanza nelle 24 ore dell’intero territorio autostradale”.
Pertanto, “Poichè la responsabilità del custode non è oggettiva, ma presuntiva, il fatto non era ascrivibile a sua colpa”. Ma soprattutto, perchè “Costituisce ius receptium quello secondo cui la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo e perchè possa configurarsi in concreto (la responsabilità) è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia (l’autostrada e/o la rete di recinzione) ed il danno arrecato (l’incidente), senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario”.
Nel qual caso, si considera “custode chi di fatto ne controlla le modalità d’uso e di conservazione”.
In ogni caso si deve provare l’imprevedibilità e l’inevitabilità del “rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo”.
Ergo, “Il custode per liberarsi dalla responsabilità, deve provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale”.
In sostanza: la società autostrade non può prevedere che qualcuno abbandoni un cane.
Cosa che evidentemente non é nella propria sfera soggettiva, ma può e deve invece, provvedere alla recinzione del tratto autostradale; che è oggettivamente e soggettivamente nell’ambito della sua sfera di controllo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Commenta

Ediservice s.r.l. 95126 Catania - Via Principe Nicola, 22

P.IVA: 01153210875 - Cciaa Catania n. 01153210875


SERVIZIO ABBONAMENTI:
servizioabbonamenti@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/372217

DIREZIONE VENDITE - Pubblicità locale, regionale e nazionale:
direzionevendite@quotidianodisicilia.it
Tel. 095/388268-095/383691 - Fax 095/7221147

AMMINISTRAZIONE, CLIENTI E FORNITORI
amministrazione@quotidianodisicilia.it
PEC: ediservicesrl@legalmail.it
Tel. 095/7222550- Fax 095/7374001
Change privacy settings
Quotidiano di Sicilia usufruisce dei contributi di cui al D.lgs n. 70/2017