Inps comunica che viene riconosciuta una maggiorazione per ciascun figlio a decorrere dal 1 luglio fino al 31 dicembre 2021. Quali sono gli importi e come presentare la domanda
Con il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 è stata riconosciuta agli aventi diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare ( o ANF, n.d.r.), a decorrere dal 1 luglio e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.
Con il messaggio 17 giugno 2021, n. 2331 l’INPS fornisce i nuovi importi, allegando le tabelle relative all’adeguamento dei livelli di reddito familiare, con decorrenza 1° luglio 2021, ai fini della corresponsione dell’assegno.
I lavoratori dipendenti del settore privato possono presentare la domanda, per il periodo valido dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, tramite il servizio online.
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE, IN COSA CONSISTE
Ricordiamo che l’Assegno per il Nucleo Familiare è una prestazione economica erogata dall’INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi.
Il riconoscimento e la
determinazione dell’importo dell’assegno avvengono tenendo conto della
tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito
complessivo del nucleo stesso.
La prestazione è prevista in
importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in
corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia
familiare.
A CHI È RIVOLTO L’ASSEGNO
L’Assegno per il Nucleo Familiare
erogato dall’INPS spetta a:
- lavoratori dipendenti del settore privato;
- lavoratori dipendenti agricoli;
- lavoratori domestici e somministrati;
- lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
- lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite;
- titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS;
- titolari di prestazioni previdenziali;
- lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.
COME FARE DOMANDA PER L’ASSEGNO
La domanda di Assegno per il
Nucleo Familiare deve essere presentata dal lavoratore all’INPS attraverso il
servizio online dedicato o tramite i servizi telematici offerti dagli enti di
patronato.
La domanda di Assegno per il
Nucleo Familiare da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato
(OTI) deve essere presentata al datore di lavoro con il modello ANF/DIP (SR16)
cartaceo. Nei casi previsti dalle disposizioni vigenti è necessario allegare
alla stessa l’Autorizzazione ANF (ANF43) rilasciata dall’Istituto.
In caso di domanda di Assegno per
il Nucleo Familiare da parte di lavoratori di ditte cessate o fallite,
la prestazione familiare viene erogata direttamente dall’Istituto.
La relativa domanda telematica
(cfr. la circolare INPS 30 ottobre 2014, n. 136) deve essere presentata
all’Istituto, nel limite della prescrizione quinquennale, attraverso il
servizio online dedicato.
In alternativa, si può fare la
domanda tramite: Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa)
oppure 06 164 164 da rete mobile; enti di patronato attraverso i servizi
telematici offerti dagli stessi.
La domanda di Autorizzazione
all’Assegno per il Nucleo Familiare deve essere presentata attraverso la
procedura telematica, corredata della prevista documentazione, nei seguenti
casi:
- nel caso in cui venga richiesta l’inclusione di determinati familiari nel nucleo (fratelli, sorelle, figli di separati o divorziati, sciolti da unioni civili, figli naturali, familiari residenti all’estero, etc.);
- nei casi di possibile duplicazione del pagamento (figli di genitori separati/divorziati o sciolti da unione civile, figli naturali, etc.);
- per applicare l’aumento dei livelli reddituali (familiari minorenni con difficoltà a compiere le funzioni proprie della loro età o maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a svolgere proficuo lavoro).