Riguarda, tra gli altri, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori autonomi occasionali. Circolare dell’Inps n.19 del 2019: massimale di reddito fissato a 102.543 euro. All'interno tutte le cifre relative alle categorie interessate
ROMA – La recente circolare Inps n. 19/2019 ha reso noto le nuove aliquote, i minimali e i massimali di reddito, per il calcolo della contribuzione per l’anno 2019 dei soggetti iscritti alla Gestione Separata.
La Gestione Separata Inps riguarda soggetti quali ad esempio i collaboratori coordinati e continuativi, i soci di società a responsabilità limitata che percepiscono compenso in qualità di amministratori, i lavoratori autonomi occasionali che hanno superato la soglia dei 5.000 euro, i venditori porta a porta se i compensi percepiti nell’anno superano l’importo di euro 6.410,26, ecc. e i professionisti autonomi privi di cassa di previdenza, cd ‘professionisti senza cassa’.
Collaboratori e figure assimilate
L’aliquota contributiva e di computo per l’anno 2019 resta invariata rispetto allo scorso anno, pari al 33%, a tale aliquota si aggiunge:
• 0,50%, stabilita dall’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, utile per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia;
• 0,22%, disposta dall’articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007;
• 0,51%, disposta dalla legge 22 maggio 2017, n. 81, utile per il finanziamento di misure finalizzate alla tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato.
Professionisti
Per i professionisti ‘senza cassa’ iscritti alla gestione separata Inps l’aliquota contributiva è stabilita nella misura del 25%, con l’aggiunta dell’aliquota contributiva dello 0,72% prevista per la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale.
Soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota 2019 resta confermata al 24% per entrambe le categorie (collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti).
Dunque, sinteticamente, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l’anno 2019 sono, per Collaboratori e figure assimilate:
– Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll, aliquota 34,23% (33,00 +0,72 +0,51 aliquote aggiuntive)
– Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll, aliquota 33,72%
(33,00 +0,72 aliquote aggiuntive)
– Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, aliquota 24%.
Per i Liberi profesisonisti, invece:
– Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, aliquota 25,72% (25,00 IVS +0,72 aliquota aggiuntiva)
– Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, aliquota 24%
Tali aliquote si applicano facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito, che, per l’anno 2019, è stato fissato ad euro 102.543, mentre il reddito minimale per l’accredito contributivo ammonta ad euro 15.878.