"La legge non chiara mette a rischio tanto l’uguaglianza tra cittadini", il commento di Giovanni Cattarino, già Consigliere della Corte costituzionale.
L’assoluta incomprensibilità di una norma è sintomo della sua irragionevolezza e quindi della sua incompatibilità con l’articolo 3 della Costituzione. È quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 110 del 2023, consultabile all’indirizzo www.cortecostituzionale.it.
La Presidenza del Consiglio aveva impugnato una norma, inserita in una legge della Regione Molise, che testualmente recitava : “[n]elle fasce di rispetto di tutte le zone e di tutte le aree di piano, in presenza di opere già realizzate e ubicate tra l’elemento da tutelare e l’intervento da realizzare, quest’ultimo è ammissibile previa V. A. per il tematismo che ha prodotto la fascia di rispetto, purché lo stesso intervento non ecceda, in proiezione ortogonale, le dimensioni delle opere preesistenti o sia compreso in un’area circoscritta nel raggio di mt. 50 dal baricentro di insediamenti consolidati preesistenti”. I chiarimenti chiesti alla Regione nella fase istruttoria e sollecitati anche in udienza non sono riusciti a dissipare “l’oscurità” che, ad avviso della Corte, avvolgeva la norma. Cosa deve intendersi per “fascia di rispetto”? A quali “piani” fanno riferimento le zone e le aree da rispettare? L’acronimo “V.A.” indica la Valutazione Ambientale oppure quella di Ammissibilità? Cosa significa l’espressione “tematismo (sic!) che ha prodotto la fascia di rispetto”?
In assenza di riferimenti a un contesto normativo preesistente, che avrebbero potuto chiarirne il significato, le espressioni usate risultano inintelligibili, anche se la disciplina appare comunque orientata a consentire nuovi interventi edilizi in deroga ai piani esistenti.
Sulla necessaria comprensibilità dei precetti legislativi la Corte si era già pronunciata in relazione a norme penali la cui chiarezza e completezza, presidiate dall’articolo 25 della Costituzione, debbono consentire agli interessati di intendere pienamente il comando penale mettendoli al riparo dalle conseguenze legate alla sua inosservanza. Se l’esigenza dell’intellegibilità è massima nella materia penale e delle misure di prevenzione che investono la libertà personale e altri diritti fondamentali, essa tuttavia deve ritenersi sussistente ogniqualvolta la norma regoli rapporti tra l’Amministrazione e i singoli cittadini o tra questi ultimi. Anche in tali ambiti, ciascun consociato può pretendere che la legge definisca ex ante, e in maniera ragionevolmente affidabile, i limiti entro i quali i suoi diritti saranno tutelati, sì da poter agire con cognizione di causa.
La legge non chiara mette a rischio tanto l’uguaglianza tra cittadini (art. 3 Cost.), esponendoli al rischio di disparità di trattamenti, che l’efficienza e l’imparzialità dell’Amministrazione (art. 97 Cost.) chiamata a confrontarsi con normative non solo farraginose ma addirittura incomprensibili. Naturalmente ogni legge può presentare margini di incertezza, purché contenuti entro limiti fisiologici, tali cioè da poter essere eliminati con gli strumenti dell’interpretazione. Neppure può pretendersi che la legge sia scevra da tecnicismi e quindi risulti comprensibile anche ai non “addetti ai lavori”: la complessità delle materie trattate dal legislatore richiede discipline complesse. Tuttavia la complessità non deve tralignare in “radicale oscurità”.
La disposizione impugnata la cui portata prescrittiva non è ricavabile in via d’interpretazione, da un lato non fornisce all’ Amministrazione criteri sicuri per assentire o negare l’intervento edilizio richiesto dal privato, dall’altro non fornisce a quest’ultimo elementi per impugnare l’eventuale provvedimento negativo della medesima. È quindi dichiarata incostituzionale per violazione dei requisiti minimi di razionalità dell’azione legislativa.